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Sez. U, Sentenza n. 64 del 23/02/2001 (Rv. 544073 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE | Identificazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544073-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - "PETITUM" SOSTANZIALE

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e in particolare in base al cosiddetto "petitum sostanziale", il quale si identifica, oltre che dalla concreta statuizione chiesta al giudice, anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dei fatti indicati a fondamento della pretesa fatta valere con l'atto introduttivo del giudizio (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso con cui era stata dedotta, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali dovuti per legge, una questione di giurisdizione fondata sulla mancanza di una pronuncia delle Commissioni provinciali per l'artigianato sull'iscrizione dell'impresa nell'apposito albo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)