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Sez. 5, Sentenza n. 14775 del 15/11/2000 (Rv. 541698 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi per vetture aziendali - Inerenza all'impresa - Valutazione - Criteri.
Stato
decisa il 2000-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541698-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'impresa dei costi per le autovetture va valutata in concreto, con riferimento alla natura ed all'uso dei mezzi nell'ambito dell'impresa stessa, sicché un'esclusione collegata in astratto al numero dei soci si appalesa illegittima, soprattutto perché non vi è un riscontro normativo in tal senso.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)