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Sez. 3, Sentenza n. 3976 del 14/12/1968 (Rv. 337535 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - TACITA- NOZIONE - RISCOSSIONE DI CREDITO DOVUTO PER UNA SENTENZA D'APPELLO - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337535-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - ESPRESSA - TACITA- NOZIONE - RISCOSSIONE DI CREDITO DOVUTO PER UNA SENTENZA D'APPELLO - ACQUIESCENZA TACITA - ESCLUSIONE.*

L, acquiescenza ad un provvedimento del giudice, preclusiva della impugnazione, puo risultare o da una accettazione espressa, anche per facta concludentia, e, cioe, da Atti che facciano desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici posti da una determinata situazione, o da accettazione tacita, che consiste in Atti incompatibili con la volonta di avvalersi della impugnazione, e che postula una indagine sul comportamento della parte allo scopo di individuarne il preciso valore e l, esatta portata. La richiesta e la riscossione di un pagamento dovuto in virtu di una sentenza emessa in grado di appello, e quindi esecutiva, non e incompatibile con la volonta di resistere nell'impugnazione proposta precedentemente contro di essa al fine di ottenere un quid pluris rispetto a quanto dalla sentenza determinato. (Conf. Alla sent. 189-66, mass. N. 320368).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)