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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 52 del 1979

Decisione
decisa il 1979-06-12, depositata il 1979-06-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:52
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 14448

  • Lavoro (rapporto di)
  • Retribuzione (diritto alla)
  • Prescrizione
  • Decorrenza
  • Assunto trattamento più favorevole riservato ai dipendenti privati rispetto ai pubblici
  • Omessa verifica dell'applicabilità, nella controversia di merito, dello statuto dei lavoratori
  • Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, detta disposizione, così come va letta a seguito della declaratoria della sua illegittimità costituzionale nel punto riguardante la decorrenza della prescrizione (quinquennale) in costanza di rapporto di lavoro, riserverebbe miglior trattamento ai lavoratori del settore privato a discapito di quelli del settore pubblico, creando in tal guisa una ingiustificata sperequazione del tutto in contrasto con il principio di uguaglianza. - S. n. 63/1966, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., limitatamente al rapporto di lavoro privato, per quanto concerne la decorrenza della prescrizione del diritto alla retribuzione. - S. n. 174/1972, sulla equipollenza tra l'art. 3 legge 604/1966 e l'art. 129 d.P.R. 3/1957, in tema di scioglimento del rapporto di lavoro. - O. n. 51/1979.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 14449

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Provvedimento della corte costituzionale di restituzione degli atti al giudice a quo
  • Effetti per quest'ultimo.
Leggi la massima
Il provvedimento della Corte costituzionale di restituzione degli atti al giudice a quo lascia quest'ultimo libero di conoscere del merito della domanda senza riproporre la questione di legittimità costituzionale, in atto prospettata, ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità, sempre che - anche in tale ipotesi - sia verificata la rilevanza del dubbio di costituzionalità.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63/1966 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1978 dal tribunale di Massa, nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Montedison e Raffagnagi Dino, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 6 settembre 1978. Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
punto 1
Ritenuto che con la ordinanza 7 marzo 1978 (poi notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 6 settembre 1978) resa nella controversia di lavoro promossa da Raffagnagi Dino contro la S.p.a. Montedison (n. 288 ord. 1978), il tribunale di Massa chiede a questa Corte che decida se l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza n. 63 del 10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3 della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole riservato ai dipendenti di rapporti di lavoro privato stabile. Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che il sospetto di incostituzionalità è stato nel tribunale suscitato da ciò che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come deve leggersi a seguito della sentenza 63/1966, dopo il mutamento intervenuto nella legislazione con l'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, finirebbe con versare in contrasto con l'art. 3 Cost., che riuscirebbe offeso dal miglior trattamento riservato ai lavoratori del settore privato stabilizzato a discapito dei lavoratori del settore pubblico; che, così rescrivendo, ha il giudice a quo omesso di verificare se al Raffagnagi e alla S.p.a. Montedison riesca applicabile la legge 300/1970, specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per quanto occorrer possa, all'art. 11 legge 604/1966; che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti onde consentire al tribunale quella valutazione di rilevanza della questione, che ha omesso di effettuare. Il quale provvedimento, che con la presente ordinanza si adotta, lascia libero il giudice a quo di conoscere del merito della domanda senza riproporre la questione di costituzionalità, in atto prospettata, alla Corte ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità, sempre - anche in tale ipotesi - verificata la rilevanza del dubbio di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che con ordinanza 7 marzo 1978 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, codice civile, così come modificato a seguito della sentenza n. 63 del 10 giugno 1966, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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