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Sez. 3, Sentenza n. 7502 del 27/03/2007 (Rv. 596964 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - PRESTAZIONI - IN GENERE | - Provveditorato agli studi - Locali - Provincia - Obbligo di fornirli - Ulteriori obblighi - Manutenzione - Sussistenza - Contenuto.
Stato
decisa il 2007-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596964-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA - PRESTAZIONI - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 10 del r.d.l. 21 novembre 1938 n. 2163 (successivamente trasfuso nell'art. 614, quarto comma, del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, t.u. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), ciascuna provincia è tenuta a fornire i locali per il provveditorato agli studi ed a curare l'arredamento e la manutenzione. Ne consegue che l'ente fornitore, in quanto obbligato a provvedere alla manutenzione dell'immobile, è tenuto ad eseguire gli interventi necessari a porre rimedio a deterioramenti, concernenti le strutture ed i vari impianti dell'immobile, suscettibili di alterarne lo stato di conservazione, ed a sopportarne le relative spese - in quanto spese di conservazione del bene concesso in uso -, mentre restano escluse dall'obbligo le spese per la fruizione dei servizi di acqua, illuminazione, telefono, gas, riconducibili al diverso concetto di spese di gestione dell'immobile.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 21/11/1938 num. 2163 art. 10, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 614 com. 4, DPR 06/11/2000 num. 347 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)