Sez. 5, Sentenza n. 5408 del 26/11/1997 Cc. (dep. 20/01/1998) Rv. 209883 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Per distrazione - Estromissione di un bene dal patrimonio dell'impresa senza acquisizione di corrispettivo - Integra il reato.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Anche l'operazione con la quale si estrometta un bene dal patrimonio dell'impresa senza che l'equivalente entri nel patrimonio acquisito al fallimento è idonea, in astratto, a configurare l'ipotesi di fallimento per distrazione di cui all'art. 216 comma 1, n.1 legge fall., ovvero, qualora ad essa non faccia seguito alcuna attività intesa al recupero, della causazione dolosa del fallimento di cui all'art. 223, comma 2, n.2 stessa legge. (Fattispecie di sequestro conservativo collegato alla cessione di un immobile senza accollo del mutuo bancario gravante sullo stesso e senza porre in essere alcuna successiva attività per ottenere il pagamento di gran parte del prezzo pattuito o la risoluzione del contratto).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)