Sez. 2, Sentenza n. 10355 del 24/06/1975 Ud. (dep. 13/11/1975) Rv. 131685 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RAPINA - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RAPINA - APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - CONDIZIONI.*
In tema di rapina l'integrita della riparazione, ai fini della applicazione della circostanza attenuante di cui all'art 62 n 6 cod pen, deve sussistere nei confronti di tutte le persone danneggiate, comprese le persone che hanno subito la violenza. (nel caso di specie e stato ritenuto che mancava il requisito dell'integrita del risarcimento, in quanto le parti lese del delitto di rapina dovevano considerarsi, oltre all'istituto bancario, anche i funzionari della banca e i clienti presenti al momento del fatto, i quali avevano diritto a richiedere i danni morali).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)