Sez. 1, Sentenza n. 2088 del 07/03/1997 (Rv. 502890 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Fallimento del traente - Pagamento da parte del trattario non accettante, a favore del portatore del titolo in rapporto cambiario diretto con il traente - Revocatoria - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, il pagamento eseguito alla scadenza dal trattario non accettante in presenza dell'insolvenza del traente (poi sottoposto a procedura concorsuale) a favore del portatore del titolo che sia in rapporto cambiario diretto con il traente stesso, esula dall'esenzione prevista dalla prima ipotesi dell'art. 68 della legge fall. ed individua un pagamento pregiudizievole sottoponibile a revocatoria ex art. 67, secondo comma, legge fall., costituendo questo un pagamento indiretto che finisce per incidere sulla posizione patrimoniale dell'imprenditore (traente) poi sottoposto a procedura concorsuale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 68, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)