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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 166 del 1974

Decisione
decisa il 1974-05-28, depositata il 1974-06-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1974:166
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7306

  • Alimenti e bevande (igiene e commercio)
  • Frodi alimentari
  • Preparazione e commercio dei mosti, vini ed aceti
  • Diritto degli agenti e degli analisti di percepire una percentuale sulle multe inflitte ai condannati
  • D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 77, primo comma, e legge 5 aprile 1961, n. 322, articolo unico, primo comma
  • Preteso contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 53 Cost.
  • Difetto di rilevanza della questione
  • Inammissibilità.
Leggi la massima
Va dichiarata la inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione, in situazione del tutto analoga, sia stata già ritenuta inammissibile per difetto di rilevanza e non venga addotto alcun fondato argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza, essendosi limitato il giudice a quo, senza prospettare nuovi profili, a criticare la precedente declaratoria di inammissibilità con argomentazioni prive di pregio; uguale decisione va adottata allorché il giudice a quo, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, non tiene conto che il giudizio di rilevanza gli impone il limite segnato dalla necessità di definire il processo principale, per cui gli è precluso rimettere gli atti alla Corte quando la risoluzione della questione incidentale risulti irrilevante a quei fini. (Inammissibilità, per mancanza di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, comma primo, d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162 e dell'art. unico, comma primo, della legge 5 aprile 1961, n. 322 - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27,, comma terzo, 53, comma primo, 97, comma primo, 98, comma primo, Cost. - per essere stata già dichiarata irrilevante, rispetto all'articolo unico della legge n. 322 del 1961, in quanto gli atti dei verbalizzanti e degli analisti conserverebbero la loro efficacia anche nell'ipotesi della emanazione di una sentenza di accoglimento; e, per quanto riguarda l'art. 77, comma primo, d.P.R. n. 162 del 1965, i poteri concessi agli uffici per i necessari accertamenti non resterebbero travolti da una pronuncia di illegittimità riguardante l'attribuzione di percentuale sulle multe inflitte ai condannati). Cfr.: sent. n. 110 del 1971.

Norme impugnate

  • legge 5 aprile 1961, n. 322
  • art. 77 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), e dell'articolo unico, primo comma, della legge 5 aprile 1961, n. 322 (Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario), promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1972 dal pretore di Cingoli nel procedimento penale a carico di Sforza Giuseppe, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972. udito nella camera di consiglio del 30 aprile 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.
Con ordinanza 3 maggio 1972, emessa nel procedimento penale a carico di Sforza Giuseppe, il pretore di Cingoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e dell'articolo unico della legge 5 aprile 1961, n. 322, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, terzo comma, 53, primo comma, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione. Nel giudizio avanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :
punto 1
Il pretore di Cingoli ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, e dell'articolo unico, primo comma, della legge 5 aprile 1961, n. 322, assumendo che tali norme sono in contrasto: con gli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione per il fatto che gli agenti ed i funzionari che prelevano i campioni ed eseguono le analisi partecipano alla suddivisione delle pene pecuniarie inflitte per violazioni di leggi penali, e quindi sorge il sospetto di un interesse privato in atti di ufficio e di una non completa imparzialità nell'adempimento dei loro compiti; con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione per il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato mentre la pena devoluta in parte agli agenti ed ai tecnici accertatori della contravvenzione esula da tale funzione; con la inviolabilità del diritto di difesa e col principio di uguaglianza in quanto taluni cittadini sarebbero inquisiti da parte di soggetti non posti dall'ordinamento in condizioni di imparzialità; e con l'art. 53, primo comma, della Costituzione in quanto la normativa impugnata fa gravare la spesa della retribuzione dei suindicati pubblici ufficiali non su tutti i cittadini, ma soltanto sugli inquisiti condannati, prescindendo per altro dalla loro capacità contributiva.
punto 2
In merito alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 322 del 1961, questione già sollevata in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione dalle ordinanze 26 maggio 1969 del pretore di Torino e 10 dicembre 1969 del pretore di Campobasso, questa Corte, con la sentenza n. 110 del 1971 ha dichiarato la mancanza di rilevanza in quanto - anche a seguito di una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata - gli atti compiuti dai verbalizzanti e dagli analisti conserverebbero la loro efficacia, mentre la legge offre al giudice i mezzi per controllare l'attendibilità delle prove. Nel riproporre la identica questione, il giudice a quo non prospetta nuovi profili, ma critica la suindicata sentenza, adducendo argomenti che non hanno alcun fondamento e che, comunque, non inducono la Corte a modificare la precedente decisione.
punto 3
Ma il suindicato pretore, non considerando che il giudizio di rilevanza impone al giudice a quo il limite segnato dalla necessità di definire il processo principale, ha impugnato, oltre all'articolo unico della legge n. 322 del 1961, anche l'art. 77 della legge n. 162 del 1965 in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 53 della Costituzione. Ma la Corte deve rilevare ancora che, anche se esistesse l'asserita illegittimità della normativa relativa al diritto degli agenti e degli analisti di percepire una percentuale sulle multe inflitte ai condannati, siffatto vizio sarebbe sempre irrilevante rispetto ai poteri concessi agli uffici per i necessari accertamenti, secondo le norme dell'art. 77.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la inammissibilità, per mancanza di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), e dell'articolo unico, primo comma, della legge 5 aprile 1961, n. 322 (Misura delle compartecipazioni alle pene pecuniarie per gli scopritori delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario), questione sollevata con ordinanza 3 maggio 1972 del pretore di Cingoli. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

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