Sez. 1, Sentenza n. 9056 del 29/07/1992 (Rv. 478376 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Ammissione con riserva | Riproduzione dei documenti giustificativi del credito - Ammissione al passivo senza la produzione dei documenti - Opposizione allo stato passivo - Necessità - Omissione - Conseguenze.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Formazione dello stato passivo - Ammissione con riserva
Qualora un credito venga ammesso al passivo fallimentare con riserva di produzione dei documenti giustificativi, a norma dell'art. 95, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, il diritto di ottenere l'ammissione medesima, in difformità della decisione del giudice delegato, senza la produzione di quei documenti, può essere fatto valere esclusivamente tramite opposizione allo stato passivo, ai sensi e nei termini di cui all'art. 98 legge citata, in difetto della quale il creditore resta definitivamente escluso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)