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Sez. L, Sentenza n. 159 del 10/01/1983 (Rv. 424981 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE, AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA E L'ACCERTAMENTO DI OGNI ALTRO DIRITTO NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALE - RAPPORTO TRA IL PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO QUALE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ ED IL GIUDIZIO - RISOLUZIONE SULLA BASE DELLE REGOLE DEL RITO SPECIALE DEL LAVORO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424981-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE, AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA E L'ACCERTAMENTO DI OGNI ALTRO DIRITTO NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALE - RAPPORTO TRA IL PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO QUALE CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ ED IL GIUDIZIO - RISOLUZIONE SULLA BASE DELLE REGOLE DEL RITO SPECIALE DEL LAVORO - NECESSITÀ.*

Per le controversie del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in concessione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 93 del 1979 della Corte costituzionale) dell'art. 10, secondo e terzo comma, del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 come modificato dalla legge n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilità e non l'improcedibilità dell'Azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica ed in quelle relative all'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale" inerente al rapporto di lavoro, il rapporto tra il previo esperimento del ricorso, costituente condizione di procedibilità, e il giudizio va esaminato e risolto sulla base delle regole del rito speciale del lavoro, e cioè alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 443 cod. proc. civ., 148 delle relative Disposizioni di attuazione e 8 legge 11 agosto 1973 n. 533. (Conf 1578/81, mass n 412238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)