Sez. 2, Ordinanza n. 6252 del 08/03/2024 (Rv. 670656-01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Procedimento civile - Notifica omessa o nulla nei confronti della controparte - Decisione nel merito della controversia - Interesse della parte attrice o ricorrente a far valere la nullità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di opposizione a provvedimento di liquidazione di spettanze dell’Avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
In tema di procedimento civile, ove la notifica di un ricorso e del correlato decreto di comparizione sia stata omessa o sia nulla e, ciononostante, risulti adottata una decisione nel merito della controversia, vi è interesse della parte attrice a far valere la nullità per difetto di contraddittorio, poiché la regola ex art. 157, comma 3, c.p.c. si riferisce solo ai casi di nullità pronunciabile su istanza di parte e non a quelli in cui essa debba essere rilevata d'ufficio. (Fattispecie in tema di opposizione a liquidazione di spettanze del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato).
Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)