Sez. 2, Sentenza n. 1594 del 10/03/1980 (Rv. 405176 - 01)
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 547 COD CIV ORA ABROGATO - PRESUPPOSTO - CONIUGE NELLA QUALITA DI LEGITTIMARIO - CONSEGUENZA - CONIUGE NELLA QUALITA DI EREDE TESTAMENTARIO E NON DEDUCENTE LESIONE DI LEGITTIMA - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - SODDISFACIMENTO DELLE RAGIONI DEL CONIUGE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART 547 COD CIV ORA ABROGATO - PRESUPPOSTO - CONIUGE NELLA QUALITA DI LEGITTIMARIO - CONSEGUENZA - CONIUGE NELLA QUALITA DI EREDE TESTAMENTARIO E NON DEDUCENTE LESIONE DI LEGITTIMA - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE.*
La disposizione contenuta nell'art 547 cod civ (ora abrogato ex art 181 della legge 19 maggio 1975 n 151) - secondo cui il coniuge, fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni mediante la Assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni ereditari, conserva i suoi diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari - operava solo nel caso in cui il coniuge superstite agisse nella sua qualita di legittimario: ne consegue che, qualora questi non lamentasse alcuna lesione di legittima, ma conservasse la sua qualita di erede testamentario, non poteva farsi ricorso alla cennata disciplina legale dell'usufrutto uxorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)