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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 443 del 1994

Decisione
decisa il 1994-12-12, depositata il 1994-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:443
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21041

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Coltivazione o fabbricazione per uso esclusivamente personale
  • Permanente punibilità anche dopo la sopravvenuta depenalizzazione, a seguito di abrogazione referendaria, dell'importazione, acquisto e detenzione, per uso univocamente proprio, di dette sostanze
  • Asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza
  • Mancata verifica, da parte del giudice 'a quo', della possibilità, già peraltro riconosciuta in giurisprudenza e in dottrina, di una interpretazione adeguatrice delle norme impugnate
  • Inammissilità della questione.
Leggi la massima
Come già puntualizzato, la radicale omissione, da parte del giudice 'a quo', della previa verifica della possibilità di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce motivo assorbente di inammissibilità della questione sollevata. Perciò, nella specie, non può darsi ingresso alla questione di legittimità costituzionale delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale, sollevata sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non più penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. n. 171 del 1993 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze per l'identico uso personale. L'autorità rimettente non si è infatti neppur posta il problema se proprio alla luce, e nel quadro, dello 'ius superveniens', l'operata depenalizzazione della condotta di "chi... comunque detiene" sia estensibile - con interpretazione conforme al precetto costituzionale - alle condotte di chi coltiva e fabbrica le sostanze in oggetto, per il fine indicato. Come invece avrebbe dovuto, tanto più in quanto i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali già risultano orientati in tal senso. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). - Sul dovere di verifica, nella normazione del giudizio di legittimità costituzionale, da parte del giudice 'a quo', della possibilità di una esegesi adeguatrice della norma impugnata, v. S. n. 456/1989. red.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 72 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • art. 28 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

Parametri

  • d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171
  • art. 3 Cost.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 28, 72, 73 e 75 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Porta Giuseppe ed altra, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Renato Granata;
punto 1
Nel corso di un procedimento penale nei confronti di Porta Giuseppe e di Fusco Mirella, imputati del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere, in concorso fra loro e senza la prescritta autorizzazione, coltivato due piante di canapa indiana, il g.i.p. presso il Tribunale di Savona ha sollevato, con ordinanza dell'8 febbraio 1994, questione incidentale di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 28, 72, 73 e 75 d.P.R. n. 109/90 come modificati a seguito del d.P.R. n. 171/93, per violazione dei principi di parità di trattamento e di ragionevolezza della norma penale incriminatrice, nella parte in cui non escludono la illiceità penale delle condotte di coltivazione o fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale proprio. Premesso che, a seguito dell'abrogazione referendaria, recepita nel d.P.R. n. 171/93, non è più penalmente perseguibile chiunque "per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope", ne ha inferito infatti il giudice a quo che sarebbe per ciò appunto ingiustificatamente discriminatoria la permanente punibilità, alla stregua delle norme denunciate, della condotta (assolutamente omogenea) di colui che (come nella specie) dette sostanze coltivi o fabbrichi, sempre per uso esclusivamente personale.
punto 2
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'infondatezza della questione così sollevata. La questione di legittimità delle norme incriminatrici della "coltivazione o fabbricazione" di sostanze stupefacenti o psicotrope univocamente destinate all'uso personale (artt. 28, 72, 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) è, come in narrativa detto, prospettata dal giudice a quo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della irragionevolezza e della ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle omogenee condotte - non più penalmente perseguibili a seguito dell'abrogazione referendaria recepita con d.P.R. 171/93 - di importazione, acquisto o detenzione delle medesime sostanze, per l'identico uso personale. La stessa autorità rimettente non si è però neppur posta il problema se, proprio alla luce, e nel quadro del riferito ius superveniens, l'operata depenalizzazione della condotta di "chi .. comunque detiene" sia già interpretativamente estensibile alle condotte di chi "coltiva e fabbrica" (le sostanze in oggetto, per il fine indicato), quale previste dalla normativa denunciata. E tale radicale omissione della pur doverosa previa verifica della possibilità di una esegesi adeguatrice del dato normativo impugnato costituisce - come già puntualizzato - motivo assorbente di inammissibilità della questione sollevata (cfr. sent. 456/89): a fortiori quando, come nella specie, i primi interventi giurisprudenziali e dottrinali già risultino orientati proprio nel senso della interpretazione conforme al precetto costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 72, 73 e 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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