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Sez. 6, Sentenza n. 11549 del 02/10/1998 Ud. (dep. 06/11/1998) Rv. 213031 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Violazione del dovere di astensione - Attività di polizia giudiziaria - Ufficiale di polizia giudiziaria che procede ad atti di acquisizione della notizia di reato presentata dalla propria moglie ed alle relative indagini - Dovere di astensione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213031-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

In tema di abuso di ufficio, viola il dovere di astensione in presenza di un interesse di un prossimo congiunto, sancito non solo dall'art. 323 cod. pen. ma dal principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione, l'ufficiale di polizia giudiziaria che sollecita la propria moglie a presentargli denuncia per un supposto reato e svolge personalmente le relative indagini, non essendo tale dovere in alcun modo derogato dagli artt. 55 e 347 cod. proc. pen. in tema di attività della polizia giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)