Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 313 del 2005
Massime (2)
Massima n. 29683
- Straniero
- Provvedimento di espulsione del questore
- Reato contravvenzionale di ingiustificato trattenimento nel territorio nazionale
- Arresto obbligatorio in flagranza
- Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata
- Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Leggi la massima
Restituzione, al giudice rimettente, degli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, poiché la Corte, successivamente all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma censurata. - Prec. specifico sentenza citata n. 223/2004.
Norme impugnate
- art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 13, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 13, comma 3, Cost.
Massima n. 29684
- Straniero
- Provvedimento di espulsione del questore
- Reato contravvenzionale di ingiustificato trattenimento nel territorio nazionale
- Arresto obbligatorio in flagranza
- Questione prospettata in relazione a una norma già dichiarata incostituzionale
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall’art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, poiché l’ordinanza di rimessione è successiva alla sentenza con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale della norma stessa.
Norme impugnate
- art. 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
- art. 13, comma 1, legge 30 luglio 2002, n. 189
Parametri
- art. 3 Cost.
- art. 13, comma 3, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Sassari con ordinanza in data 15 gennaio 2004 e dal Tribunale di Venezia con ordinanza in data 11 ottobre 2004, rispettivamente iscritte ai numeri 100 e 101 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 15 gennaio 2004 (r.o. n. 100 del 2005) il Tribunale di Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter [recte: 14, comma 5-quinquies] del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore della contravvenzione di cui al comma 5-ter del medesimo articolo;
che con ordinanza in data 11 ottobre 2004 (r.o. n. 101 del 2005) il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, Cost., analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede per il reato di cui al comma 5-ter del medesimo articolo l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto;
che entrambi i rimettenti premettono di procedere all'udienza di convalida nei confronti di cittadine straniere tratte in arresto perché sorprese in territorio nazionale dopo la scadenza del termine entro il quale avrebbero dovuto lasciarlo a seguito del provvedimento emesso dal questore a norma dell'art. 14, comma 5-bis, dello stesso decreto.
punto 2
Considerato che, essendo censurata in entrambe le ordinanze la stessa norma in riferimento ai medesimi parametri, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che le questioni hanno ad oggetto l'arresto obbligatorio per il reato contravvenzionale di cui all'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, nel testo precedente alle modifiche apportate dal decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271;
che questa Corte con sentenza n. 223 del 2004, depositata il 15 luglio e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;
che per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, successiva all'ordinanza di rimessione, gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Sassari;
che deve invece essere dichiarata manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Venezia, in quanto la relativa ordinanza è successiva alla richiamata sentenza di illegittimità costituzionale.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sassari;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze