diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 141 del 1993

Decisione
decisa il 1993-04-01, depositata il 1993-04-06
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:141
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 19549

  • Delegazione legislativa
  • Principi direttivi stabiliti dal legislatore delegante
  • Margini di discrezionalità
  • Osservanza o meno degli stessi da parte del legislatore delegato
  • Valutazioni
  • Criteri.
Leggi la massima
In materia di deleghe legislative, come la Corte ha costantemente affermato, quanto più i principi e i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato. Tuttavia, secondo un ulteriore orientamento della giurisprudenza costituzionale, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali - più o meno ampi - margini di discrezionalità, occorre individuare la 'ratio' della delega, cioè le ragioni e le finalità che, tenendo anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, e verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente. - S. nn. 158/1985, 40/1989, 205/1989, nonché, riguardo alla legge di delega per il codice di procedura penale, S. nn. 435/1990, 496/1990, 68/1991, 176/1991, 250/1991, 259/1991, 4/1992, 261/1992, 41/1993.

Parametri

Massima n. 19550

  • Processo penale
  • Applicazione della pena su richiesta
  • Applicabilità dell'istituto anche per le pene pecuniarie
  • Asserito eccesso di delega
  • Esclusione
  • Impossibilità di interpretare la invocata direttiva della legge di delega, pur nel silenzio della stessa al riguardo, in senso preclusivo del "patteggiamento" per i reati meno gravi
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Pur nel silenzio della norma delegante (art. 2, punto 45, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81) in ordine all'applicabilità, su richiesta, delle pene pecuniarie, la 'ratio' della legge delega, quale emerge con evidenza attraverso l'esame dei lavori parlamentari, caratterizzati da un progressivo ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del "patteggiamento", induce a ritenere che la espressa previsione, nella norma delegata (art. 444, comma primo, c.p.p.), anche della pena pecuniaria, tra le categorie di pene delle quali l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere l'applicazione, nella specie e nella misura concordata, lungi dal costituire - come adombrato dal giudice rimettente - un istituto nuovo e diverso rispetto a quello previsto nella citata direttiva, rappresenti invece un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese, di tal ché deve escludersi il prospettato eccesso di delega. La contraria soluzione, del resto, confliggerebbe con i principi costituzionali, che in base al principio direttivo generale enunciato nella prima parte dello stesso art. 2 della legge di delega, il codice di procedura penale deve attuare, non sembrando giustificata - come già rilevato dalla Corte ad altro proposito - la differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di un reato più grave, ammesso a fruire della particolare procedura in questione, e quello che tocca a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in più lieve infrazione, sol perché questa è punita astrattamente, o viene comunque in concreto punita, con pena pecuniaria. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 45, legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 444, primo comma, cod. proc. pen.). - S. nn. 435/1990 e 148/1984.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse il 17 giugno 1992 dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nei procedimenti penali a carico di Gregorio Fabio ed altri e Pelassa Piergiorgio, rispettivamente iscritte ai nn. 471 e 472 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto in fatto

punto 1
Con due ordinanze di contenuto identico, il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui prevede che l'imputato ed il pubblico ministero possano chiedere al giudice l'applicazione, nella misura indicata, di una pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo, in relazione all'art. 76 della Costituzione". Il remittente premette che la legge n. 81 del 1987 (legge-delega) all'art. 2, punto 45, contiene il seguente principio e criterio direttivo: "previsione che il pubblico ministero, con il consenso dell'imputato, ovvero l'imputato, con il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, fino all'apertura del dibattimento, l'applicazione delle sanzioni sostitutive nei casi consentiti, o della pena detentiva irrogabile per il reato quando essa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non superi due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria". Nell'enunciato non vi è, quindi, traccia della possibilità di chiedere l'applicazione della sola pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo. Ciò nonostante, il legislatore delegato ha ugualmente previsto tale possibilità, motivando questa scelta con l'affermare (nella relazione al progetto preliminare) che: " ..la circostanza che nella direttiva 45 non si parli della pena pecuniaria non è sembrata di ostacolo, perché la menzione solo delle sanzioni sostitutive e della pena detentiva si può spiegare con la considerazione che per queste il legislatore delegante ha ritenuto di dover fissare direttive specifiche: per le prime allo scopo di chiarire che le sanzioni sostitutive su richiesta sono applicabili nei soli casi attualmente previsti ..; per la seconda allo scopo di fissare i limiti entro i quali è ammesso il "patteggiamento" in relazione alle pene detentive. È da ritenere quindi che la mancata menzione della pena pecuniaria sia dovuta al fatto che il legislatore non ha avvertito alcun motivo per prenderla in considerazione e che perciò abbia un significato non di esclusione ma di inserimento nel nuovo istituto senza limiti, che altrimenti sarebbero stati espressamente previsti, come è accaduto per la pena detentiva". Ad avviso del giudice a quo tale argomentazione non convince per almeno due motivi: 1) poiché la Costituzione prevede che la delega della funzione legislativa possa avvenire solo con determinazione di principi e criteri direttivi, ne consegue che, laddove le direttive rilevanti (nella specie, direttiva 45) non contemplino espressamente la previsione di un istituto (nella specie "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo") tale istituto non possa ritenersi delegato; 2) l'argomentazione addotta nella relazione potrebbe essere valida se nella direttiva 45 fosse contemplato in generale l'istituto "richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo", con previsione di un limite massimo del richiedibile (due anni, a diminuzione fino ad un terzo già operata) per la sola pena detentiva; in tal caso infatti davvero vi sarebbe espressa delega anche alla previsione dell'istituto "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo" (necessariamente ricompreso nell'istituto generale "richiesta di applicazione della pena diminuita fino ad un terzo") e la mancanza di un limite massimo alla pena pecuniaria richiedibile potrebbe essere ragionevolmente interpretato come precisa volontà del delegante a che detto limite non vi sia. È d'altra parte di tutta evidenza che la previsione di limiti ad un istituto è logicamente successiva, conseguente e subordinata alla volontà del legislatore di delegare la previsione dell'istituto stesso, di talché appare gravemente viziato e pericoloso ogni ragionamento che, in assenza di delega espressa di un istituto, la desuma dal silenzio sui limiti. Osserva, infine, il remittente che il legislatore delegato non è legittimato a superare gli argini tracciati dalla delega neppure per motivi, magari anche condivisibili, di opportunità e razionalità complessiva del sistema.
punto 2
È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione. L'Avvocatura dello Stato osserva che la rilevata omissione nella legge-delega si comprende e si giustifica alla luce delle finalità e degli obiettivi che il legislatore intendeva perseguire. La menzione delle sanzioni sostitutive e delle pene detentive si spiega infatti con la considerazione che soltanto per queste si è ritenuto di dover fissare direttive specifiche, e ciò allo scopo di evitare, per le prime, un indebito ampliamento di utilizzazione per la delegata disciplina degli "altri effetti della pronuncia", nonché, per le seconde, i limiti di ammissibilità del patteggiamento in relazione alla entità della pena detentiva. D'altro canto una diversa soluzione sarebbe risultata certamente priva di razionalità, in quanto non è ravvisabile alcun motivo per negare all'imputato che lo richieda gli effetti vantaggiosi previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale nel caso di applicabilità della sola pena pecuniaria.

Considerato in diritto

punto 1
Il Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con due ordinanze di identico contenuto - per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi -, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui comprende, tra le categorie di pene delle quali l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione nella specie e nella misura concordata, anche quella delle pene pecuniarie. Tale previsione, ad avviso del remittente, sarebbe viziata da eccesso di delega (art. 76 della Costituzione), in quanto la legge di delegazione 16 febbraio 1987, n. 81, alla direttiva n. 45, nell'indicare le pene in ordine alle quali è ammissibile il ricorso al c.d. patteggiamento, menziona esclusivamente le sanzioni sostitutive e le pene detentive.
punto 2
La questione non è fondata. Va, innanzitutto, ribadito che in materia di delega - come questa Corte ha costantemente affermato, anche con specifico riferimento al nuovo codice di procedura penale (cfr. sentt. nn. 250 e 259 del 1991) - quanto più i principi ed i criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante sono analitici e dettagliati, tanto più ridotti risultano i margini di discrezionalità lasciati al legislatore delegato. Ciò posto, costituisce ulteriore costante orientamento di questa Corte quello secondo cui, per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali - più o meno ampi - margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, cioè le ragioni e le finalità che, tenendo anche conto del complesso dei criteri direttivi impartiti, hanno ispirato il legislatore delegante, e verificare se la norma delegata sia ad esse rispondente (cfr., tra le tante, sentt. nn. 158 del 1985, 40 e 205 del 1989, e, sul nuovo codice di procedura penale, oltre a quelle sopra richiamate, nn. 435 e 496 del 1990, 68 e 176 del 1991, 4 e 261 del 1992, 41 del 1993). Ora, dall'esame dei lavori parlamentari della citata direttiva n. 45 della legge delega emerge con evidenza che l'iter legislativo è stato caratterizzato - come sottolinea anche la relazione al progetto preliminare del codice - da un progressivo ampliamento dell'ambito operativo dell'istituto del "patteggiamento": basti considerare al riguardo che il limite della pena detentiva applicabile su richiesta delle parti è stato gradualmente elevato da tre mesi a due anni. Tale linea tendenziale si è iscritta in un generale orientamento, costantemente espresso durante il cammino parlamentare, di sempre maggiore favor per i riti differenziati, nella considerazione che in ordine ai "reati meno gravi" dovessero essere adottati meccanismi processuali particolari che assicurassero la deflazione e quindi la rapida definizione dei processi. Da ciò deriva non solo che al silenzio della norma delegante in ordine all'applicabilità, su richiesta, delle pene pecuniarie non può certo attribuirsi il significato di volontà contraria a tale previsione, ma che anzi la disposizione impugnata costituisce un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese. Né può condividersi, al riguardo, la tesi del remittente secondo cui la "richiesta di applicazione della pena pecuniaria diminuita fino ad un terzo" costituirebbe un "istituto" del tutto nuovo e diverso rispetto a quello previsto nella direttiva n. 45: trattasi, viceversa, evidentemente, nel caso in esame (a differenza, ad esempio, di quello deciso con la sent. n. 435 del 1990), della semplice estensione dello spazio applicativo del rito speciale delineato nella citata direttiva (in particolare, relativamente al tipo di pena in presenza della quale è possibile farvi ricorso), nel rispetto - come si è visto - della ratio della direttiva medesima e delle altre caratteristiche essenziali dell'istituto ivi indicate.
punto 3
Ma v'è anche un ulteriore argomento: questa Corte, con sentenza n. 148 del 1984, pur dichiarando inammissibile - per la pluralità delle possibili soluzioni e la conseguente spettanza al legislatore delle relative scelte - la questione della mancata previsione della pena pecuniaria tra le sanzioni sostituibili su richiesta dell'imputato ex art. 77 della legge n. 689 del 1981, ebbe modo di affermare che "una volta che il legislatore ha ritenuto di introdurre nell'ordinamento, sotto determinate condizioni, il ricorso a misure alternative, potrebbe non sembrare giustificata la differenza fra il trattamento usato al cittadino autore di reato più grave, ammesso a fruire della particolare procedura, e quello che tocca a chi ne rimane escluso pur essendo incorso in più lieve infrazione, se questa è punita astrattamente, o viene comunque in concreto punita, con pena pecuniaria". Tali considerazioni, che certamente sarebbero in ipotesi riferibili anche all'istituto ora in esame, valgono a dimostrare ulteriormente l'infondatezza della presente questione, tenuto anche conto del fatto che nella prima parte dell'art. 2 della legge delega è espressamente enunciato il principio direttivo generale secondo cui "il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione".

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze