Sez. 2, Sentenza n. 864 del 20/03/1972 (Rv. 357084 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA REGOLATRICE - RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE CIVILE - ACCORDI RELATIVI ALL'INDENNITA DI ANZIANITA CONTRASTANTI CON LA NUOVA DISCIPLINA - INEFFICACIA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - DISCIPLINA REGOLATRICE - RAPPORTI DI LAVORO IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE CIVILE - ACCORDI RELATIVI ALL'INDENNITA DI ANZIANITA CONTRASTANTI CON LA NUOVA DISCIPLINA - INEFFICACIA.*
Il diritto all'indennita di anzianita e regolato dalla legge del tempo in cui esso viene ad esistenza e, cioe, dalle norme giuridiche vigenti alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso di rapporti di lavoro subordinato in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice civile, gli Atti di disposizione e gli accordi, anche collettivi, concernenti la suddetta indennita, ancorche consentiti dalla legge del tempo in cui essi furono posti in essere, non hanno effetto se in contrasto con la disciplina del nuovo codice.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)