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Sez. 1, Sentenza n. 1053 del 31/03/1969 (Rv. 339536 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPOSTA SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE - DECORRENZA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COSTRUZIONE DI UNA STRADA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339536-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPOSTA SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE - DECORRENZA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COSTRUZIONE DI UNA STRADA - CONDIZIONI.*

In materia di imposte di consumo sui materiali da costruzione, il termine di tre anni, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento, stabilito dall'art 48 del tu 14 settembre 1931, n 1175, modificato dal RDL 25 febbraio 1939, n 338, ha inizio per le costruzioni edilizie dall'ultimazione dei lavori, ossia dal completamento dell'intera opera, complessivamente considerata, nell'ambito territoriale del comune, a cui favore il tributo deve essere percepito. Qualora l'opera consista nella costruzione di una strada, essa deve ritenersi ultimata solo quando nel territorio del comune impositore sia stato definitivamente chiuso il cantiere di lavoro a suo tempo allestito per la costruzione della strada di cui trattasi, anche se quest'ultima, per ragioni di carattere tecnico, sia stata eseguita in piu lotti, senza soluzione di continuita, e sempre che si tratti del medesimo debitore d'imposta, intendendosi per tale soggetto su cui l'imposta effettivamente incide e non l'appaltatore. (Conf. 3046-63).*

Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 48 CORTE COST., Legge 25/02/1939 num. 338 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)