Sez. U, Sentenza n. 5588 del 05/11/1984 (Rv. 437266 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - SOTTENSIONE - CONCESSIONE DI UNA NUOVA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA INCOMPATIBILE CON ALTRA IN PRECEDENZA LEGITTIMAMENTE COSTITUITA O RICONOSCIUTA - OBBLIGO A CARICO DEL NUOVO CONCESSIONARIO DEL PAGAMENTO DI UN INDENNIZZO IN FAVORE DEL TITOLARE DELL'UTENZA SOTTESA - NATURA DELL'INDENNIZZO - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1224 COD. CIV. - LIMITI.*
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - SOTTENSIONE - CONCESSIONE DI UNA NUOVA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA INCOMPATIBILE CON ALTRA IN PRECEDENZA LEGITTIMAMENTE COSTITUITA O RICONOSCIUTA - OBBLIGO A CARICO DEL NUOVO CONCESSIONARIO DEL PAGAMENTO DI UN INDENNIZZO IN FAVORE DEL TITOLARE DELL'UTENZA SOTTESA - NATURA DELL'INDENNIZZO - DEBITO DI VALUTA - CONSEGUENZE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1224 COD. CIV. - LIMITI.*
Qualora, in ipotesi di "sottensione" di utenza, cioè di concessione di una nuova derivazione di acqua pubblica incompatibile con altra in precedenza legittimamente costituita o riconosciuta, venga posto a carico del nuovo concessionario il pagamento di un indennizzo in favore del titolare dell'utenza sottesa, secondo la previsione dell'art. 45 terzo comma del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, tale indennizzo, avente la stessa natura dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, integra un debito di valuta, non di valore, e, pertanto, non è suscettibile di automatico adeguamento per effetto di svalutazione monetaria, la quale potrà costituire soltanto ragione per il riconoscimento, in aggiunta agli interessi decorrenti dalla data della sottensione, del maggior danno di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., nei limiti in cui il creditore lo alleghi e lo dimostri (sia pure a mezzo di presunzioni e fatti notori). (V 4737/83, mass n 429627).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)