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Sez. 6, Sentenza n. 1383 del 13/11/1970 Ud. (dep. 11/03/1971) Rv. 117074 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117074-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVAZIONE - SENTENZA - IN GENERE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il giudice di appello puo fare ricorso alla motivazione implicita in tema di diniego della rinnovazione parziale del dibattimento, purche nella sentenza dia sufficiente ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi acquisiti, dimostrando cosi l'inutilita della rinnovazione. Da tale principio, peraltro, non puo trarsi la conseguenza che ogni sentenza contenga automaticamente e implicitamente la motivazione sulla reiezione della domanda di rinnovazione del dibattimento, in quanto, per il solo fatto che perviene ad una decisione sorretta da opportune argomentazioni, escluderebbe la necessita di ulteriori accertamentì la motivazione implicita va ravvisata, invece, soltanto quando sussiste una rispondenza logica fra le ragioni per le quali si vorrebbe la rinnovazione dibattimentale, e le argomentazioni della sentenza che contrastano, confutano, mostrano la ultroneita defatigatoria della richiesta in quanto si e gia raggiunta la pienezza della prova. (V 114540, 114039, anno 1970, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)