diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1557 del 08/10/1997 Ud. (dep. 11/02/1998) Rv. 210370 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI | Convocazione dell'assemblea in conseguenza della riduzione del capitale sociale oltre i limiti previsti - Società a responsabilità limitata - Obbligo - Sussistenza - Omessa convocazione - Applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 260 comma 2 n. 2) cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210370-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI

La omessa convocazione da parte dell'amministratore dell'assemblea in conseguenza della perdita del capitale sociale oltre il terzo (e perciò a maggior ragione quando il capitale, a causa della riduzione sia sceso al di sotto del minimo legale, secondo quanto previsto dall'art. 2447 c.c.) è obbligatoria anche per gli amministratori di società a responsabilità limitata, ma, per questi ultimi, non è sanzionato penalmente. Infatti, in mancanza di un esplicito riferimento all'art. 2496 comma 1 c.c. nel testo dell'art. 2630 comma 2, l'applicazione della sanzione penale sarebbe possibile solo attraverso una interpretazione analogica, preclusa in materia penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2630 com. 2 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)