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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19399 del 20/07/2018 (Rv. 649721 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO | Ricorso introduttivo – Mancanza originaria della procura - Applicabilità dell'art. 182 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649721-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL CONTRIBUENTE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Nel processo tributario (come in quello civile), la mancanza originaria della procura alle liti conferita al difensore non può essere sanata ai sensi dell'art. 182 c.p.c., trattandosi di requisito preliminare di ammissibilità dell'instaurazione del giudizio, in assenza del quale l'attività svolta dal legale non produce alcun effetto nei confronti della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)