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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 81 del 2001

Decisione
decisa il 2001-03-19, depositata il 2001-03-23
ECLI
ECLI:IT:COST:2001:81
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 26119

  • Giurisdizione tributaria
  • Trattamento economico dei giudici tributari
  • Determinazione attribuita al ministro delle finanze
  • Prospettato contrasto con il principio della terzietà e imparzialità del giudice
  • Affermazione apodittica in ordine alla rilevanza della questione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per omessa indicazione degli elementi di fatto oggetto della controversia. - V. ordinanza n. 8/2000, per l'inammissibilità motivata dal carattere apodittico dell'affermazione sulla rilevanza. M.R.

Norme impugnate

  • art. 13 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545

Parametri

Massima n. 26120

  • Giurisdizione tributaria
  • Trattamento economico dei giudici tributari
  • Denuncia dell'intera disciplina
  • Questione prospettata in via subordinata
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella parte in cui attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, per avere le disposizioni impugnate oggetti eterogenei e privi di quella reciproca connessione, necessaria per la valida introduzione del giudizio di legittimità costituzionale. - Per la inammissibilità della questione nel caso di impugnazione di norme tra loro eterogenee, si veda la sentenza n. 263/1994. M.R.

Norme impugnate

  • art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
  • art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
  • art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
  • art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
  • art. 6 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545
  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) e "di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" dello stesso decreto legislativo, promosso con ordinanza emessa il 14 giugno 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da Graniti e Marmi di Baveno S.r.l. contro l'Ufficio delle entrate di Verbania, iscritta al n. 586 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice relatore Fernando Santosuosso.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento di avvisi di accertamento e di rettifica di dichiarazione di redditi ai fini IRPEG e ILOR per l'anno 1993, la Commissione tributaria provinciale di Verbania, con ordinanza del 14 giugno 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione; che la disposizione denunciata, là dove attribuisce al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, si porrebbe in contrasto con la disposizione costituzionale evocata, violando sia il principio della terzietà e dell'imparzialità del giudice, sia quello della parità delle parti; che la descritta situazione, secondo l'ordinanza di rimessione, potrebbe essere causa di astensione e ricusazione ex art. 51, numero 3, cod. proc. civ., disposizione quest'ultima applicabile anche ai giudici tributari in virtù del rinvio contenuto nell'art. 6 del d.lgs. n. 545 del 1992; che in via subordinata l'ordinanza di rimessione denuncia "tutte le norme che regolano gli organi della giurisdizione tributaria, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del citato decreto legislativo, in riferimento al medesimo parametro costituzionale; che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per la manifesta infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che la Commissione rimettente ha sollevato questione di legittimità costituzionale preliminarmente dell'art. 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione, là dove è attribuito al Ministro delle finanze il potere di determinare il trattamento economico dei giudici tributari e quello di provvedere al pagamento dei relativi compensi mensili, in quanto ciò si porrebbe in contrasto sia con il principio della terzietà e dell'imparzialità del giudice, sia con quello della parità delle parti; che la questione principale è inammissibile, poiché la sua rilevanza è stata affermata in modo apodittico senza alcuna illustrazione degli elementi di fatto oggetto della controversia, onde consentire alla Corte le valutazioni di sua competenza (ex plurimis: ordinanza n. 8 del 2000) e, ancor più, senza alcuna motivazione sulla influenza che la sollecitata decisione di questa Corte avrebbe nel giudizio a quo; che, infine, anche la questione sollevata in via subordinata dalla Commissione rimettente e riguardante "tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del decreto legislativo n. 545 del 1992 è inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in quanto le disposizioni del testo impugnato hanno oggetti eterogenei carenti di quella reciproca, intima connessione che consente di introdurre validamente un giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 263 del 1994); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 e "di tutte le norme che regolano gli organi di giurisdizione tributaria e, in particolare, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6" del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2001. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2001. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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