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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15754 del 06/06/2023 (Rv. 668231 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di rimborso - Diniego divenuto inoppugnabile - Conseguenze - Riesame della pretesa - Preclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2023-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668231-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione tempestiva del provvedimento di diniego del rimborso consolida e rende definitivo l'accertamento, operato dall'Amministrazione finanziaria, della pretesa del contribuente contenuta nell'istanza, precludendo il riesame della sua fondatezza, salvi i casi riconducibili all'esercizio del potere di autotutela.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)