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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 56 del 1977

Decisione
decisa il 1977-03-24, depositata il 1977-03-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:56
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 8778

  • Pesca
  • Permesso di pesca
  • Legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lett. c e d
  • Sospensione della sua validità
  • Pena accessoria
  • Assunta violazione degli artt. 4, 27 e 35 della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, l. 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, sollevata in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 Cost., essendo stata, la medesima questione, già dichiarata infondata con sentt. n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974, e non ricorrendo nella specie nuovi motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), promosso con ordinanza emessa il 16 maggio 1975 dal pretore di Ravenna nel procedimento penale a carico di Cazzanti Primo, iscritta al n. 300 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 3 settembre 1975. Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1977 il Giudice relatore Guido Astuti.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata, in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima.
punto 2
Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974; che nell'ordinanza non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, lett. c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione, e già decisa con le sentenze n. 30 del 1972 e n. 105 del 1974. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze