diritto.io

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Testo in vigore al

Art. 32 Studi superiori richiesti agli ufficiali

1. Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

2. Si computano altresi' gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 33 Servizio prestato dai legionari fiumani

1. Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.

Art. 34 Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici

1. Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione e' computabile ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in relazione al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

2. Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo e' computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

3. E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.

4. Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Art. 35 Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di concorsi annullati

1. In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dallo art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, e' computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari.

2. Per gli stessi fini di cui sopra, e' retrodatata al 26 luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle gia' approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.

Art. 36 Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi

1. Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di provenienza.

2. Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88.

3. Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge 18 marzo 1968, n. 350.

4. Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 1951, n. 64.

5. Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

6. Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilita', anche ai fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso amministrazioni o enti pubblici soppressi nonche' di particolari periodi connessi alla prestazione di tali servizi.

7. I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 147.

Art. 37 Servizio reso nella m.v.s.n

1. Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialita' sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 20 marzo 1954, n. 72.

2. Sono valutabili, altresi', i periodi successivi allo scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in guerra o per causa di guerra.

3. I servizi prestati nelle regioni libiche permanenti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo corrispondente a quello di leva, nonche' quelli prestati da militari delle Forze armate dello Stato in qualita' di ufficiali, sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di grande polizia coloniale.

4. I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, a sensi del regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n. 890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresi' valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.

5. La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, sue specialita' e milizie speciali.

Capo V. Disposizioni comuni

Art. 39 Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico

1. Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilita' in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa piu' favorevole.

2. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.

Art. 40 Servizio effettivo e servizio utile

1. Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.

2. Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

3. Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile e' arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.

Art. 41 Servizi non computabili

1. I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante riscatto.

2. Non sono riscattabili ne' altrimenti computabili, ai fini del trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.

Titolo III. Trattamento di quiescenza normale

Capo I. Personale civile

Art. 42 Diritto al trattamento normale

1. Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di servizio effettivo.

2. Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo.

3. Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel secondo comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni.

4. Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto a un'indennita' una volta tanto purche' abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.

Art. 43 Base pensionabile

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:

  1. a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

  2. b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;

  3. c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

  4. d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;

  5. e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;

  6. f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

  7. g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

2. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.24b7

Art. 44 Misura del trattamento normale

1. La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.

2. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianita' inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e' ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.

3. L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.

Art. 47 Personale scolastico

1. Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per meno di diciotto ore settimanali, e commisurato a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.

Art. 48 Dipendenti civili affetti da tubercolosi

1. Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermita' tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita', dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato un'anzianita' di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.

2. Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.

Art. 49 Personale gia' in servizio nel territorio di Trieste

1. Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste, trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del collocamento a riposo per i limiti di eta' abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianita' prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.

Art. 50 Personale addetto alla commutazione telefonica

1. I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualita' di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.

2. Il disposto di cui al comma precedente e' esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t..

Capo II. Personale militare

Art. 52 Diritto al trattamento normale

1. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianita' di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.

2. Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per raggiunti limiti di eta' il militare consegue la pensione normale anche se ha un'anzianita' inferiore a quella indicata nel comma precedente.

3. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.

4. Per i militari non appartenenti al servizio permanente o continuativo e' necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo.

5. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto purche' abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.

6. Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga un'anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo e' liquidata la pensione, previa rifusione della indennita' per una volta tanto precedentemente percepita.

7. Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.