Sez. U, Sentenza n. 3175 del 21/10/1972 (Rv. 360961 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTORITARIO INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - AUTORITARIO INSERIMENTO NELL'ORGANIZZAZIONE PUBBLICA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
L'effettivo inserimento del privato, per effetto di un atto autoritativo imputabile alla pa, nell'organizzazione attraverso la quale l'ente persegue i propri fini pubblicistici e cioe svolge la propria attivita istituzionale non economica, e necessario e sufficiente al fine di determinare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego. (nella specie, l'INAM aveva conferito l'incarico temporaneo di supplenza, quale infermiera presso un determinato ambulatorio, alla attrice, e tale incarico aveva periodicamente rinnovato nel periodo di oltre un triennio). (V 1939'70, mass n 347967; 3255'69, mass n 343270).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)