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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 190 del 1998

Decisione
decisa il 1998-05-20, depositata il 1998-05-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:190
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23938

  • Tributi in genere
  • Accertamento con adesione del contribuente per gli anni pregressi (C.D. concordato di massa)
  • Applicabilità del beneficio
  • Esclusione nel caso in cui entro il 20 maggio 1995 sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento
  • Pretesa irragionevole disparità di trattamento tra contribuenti
  • Pretesa lesione del principio di eguaglianza
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b) d.l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), conv., con modif., nella l. 18 ottobre 1995, n. 427, in quanto la questione stessa è stata già ritenuta non fondata con la sent. n. 294 del 1997 e non sono stati addotti profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre a diverso avviso. - S. n. 294/1997. red.: S. Di Palma

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari, sul ricorso proposto da Miglior Dario contro l'ufficio IVA di Cagliari, iscritta al n. 843 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Massimo Vari.
punto 1
Ritenuto che, con ordinanza del 28 aprile 1997 (r.o. n. 843 del 1997), la Commissione tributaria provinciale di Cagliari - nel corso di un giudizio promosso da Miglior Dario avverso un avviso di accertamento emesso dall'ufficio IVA di Cagliari - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427; che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata, fissando - in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (c.d. concordato di massa) - il termine del 20 maggio 1995, entro il quale la notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo costituisce causa ostativa alla definizione dell'accertamento, sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, per la disparità di trattamento, senza una ragione logica, tra cittadini "verificati" prima del 20 maggio 1995 e quelli "verificati" in data successiva; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che, come questa Corte ha già affermato, il termine suddetto, quale limite per l'attività di accertamento, preclusiva dell'accesso alla particolare forma di definizione del rapporto con il fisco, è stato introdotto dalla legge, individuandolo in una data già scaduta al momento della emanazione della legge stessa, per evitare che la mancanza di qualsiasi termine, per l'attività accertativa dell'amministrazione, consentisse alla stessa - attraverso l'attivazione sine die di procedimenti finalizzati all'accertamento - di esercitare, a sua discrezione, un potere di esclusione dalla definizione del rapporto tributario con le peculiari modalità di cui trattasi (sentenza n. 294 del 1997); che, pertanto, è stata ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione denunciata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, atteso che essa tende a garantire l'imparzialità dell'amministrazione nei confronti dei contribuenti e, quindi, in definitiva, a realizzare quel principio di parità di trattamento che la Corte ha ritenuto, in più occasioni, non inciso da norme che condizionino i provvedimenti di definizione agevolata dei rapporti con il fisco ad atti amministrativi già intervenuti al momento dell'entrata in vigore della legge che li contempla; che, non essendo stati dedotti, nel presente giudizio, profili sostanzialmente nuovi o diversi, tali da indurre a diverso avviso, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), del d.-l. 9 agosto 1995, n. 345 (Disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi), convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1995, n. 427, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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