Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 171 del 1973
Massime (5)
Massima n. 6910
- Processo penale
- Formula di proscioglimento
- Assoluzione per insufficienza di prove
- Cod. proc. pen., art. 479, terzo comma
- Pretesa limitazione della capacità dell'imputato assolto
- Diversità di posizione rispetto all'imputato nei cui confronti è pronunciata sentenza di assoluzione
- Razionalità
- Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione sul presupposto che l'assoluzione per insufficienza di prove - in giudizio - costituisca limitazione della capacità dell'imputato assolto, mancando quella diversità di trattamento caratterizzante l'irrazionalità cui tende ovviare il precetto costituzionale di raffronto. Non è identica, infatti, la posizione dell'imputato, nei cui confronti vi è la prova che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso ovvero manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che egli lo ha commesso, e quella dell'imputato in ordine al quale non risultano sufficienti prove per la condanna.
Norme impugnate
- art. 479, comma 3, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 3 Cost.
Massima n. 6911
- Processo penale
- Formula di proscioglimento
- Assoluzione per insufficienza di prove
- Cod. proc. pen., art. 479, terzo comma
- Motivazione della decisione
- Necessità ex art. 111 della costituzione.
Leggi la massima
A norma dell'art. 111 della Costituzione la decisione di proscioglimento per insufficienza di prove deve recare congrua motivazione in ordine alle circostanze che giustifichino le perplessità del giudice circa la colpevolezza dell'imputato. - v. Sent. n. 124/1972.
Norme impugnate
- art. 479, comma 3, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 111 Cost.
Massima n. 6912
- Processo penale
- Formula di proscioglimento
- Assoluzione per insufficienza di prove
- Cod. proc. pen., art. 479, terzo comma
- Pretesa violazione degli artt. 2, 4, 25, 35 e 41 della costituzione
- Insussistenza
- Illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
Non è costituzionalmente illegittimo l'art. 479, terzo comma, del Codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione, trattandosi di precetti estranei alla tematica del proscioglimento con formula dubitativa.
Norme impugnate
- art. 479, comma 3, c.p.
Parametri
Massima n. 6913
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio a quo
- Assoluto difetto nella specie
- Inammissibilità
- Fattispecie
- Cod. proc. pen., artt. 604, 606 e 64, primo comma, del R.D. 28 maggio 1931, n. 602 (disp. att. cod. proc. pen.).
Leggi la massima
È inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale quando la soluzione di essa non riveste il carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito. (Nella specie erano state sollevate in sede dibattimentale le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 604 e 606 del c.p.p. e dell'art. 64, primo comma, disp. att. c.p.p. r.d. 28 maggio 1931, n. 602, non considerandosi sotto il profilo della rilevanza che delle norme stesse era preclusa al giudice l'applicazione, riservata invece alla sede di incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 610 del c.p.p.).
Norme impugnate
- art. 604 codice di procedura penale del 1930
- art. 606 codice di procedura penale del 1930
- art. 64, comma 1, r.d. 28 maggio 1931, n. 602
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Massima n. 6914
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio a quo
- Assoluto difetto nella specie
- Inammissibilità
- Fattispecie
- Cod. proc. pen., art. 378, secondo comma.
Leggi la massima
È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale quando la soluzione di essa non riveste il carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito. (Nella specie era stata sollevata, in sede dibattimentale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, secondo comma c.p.p., il quale prevede il proscioglimento per insufficienza di prove a conclusione della distinta fase istruttoria).
Norme impugnate
- art. 378, comma 2, codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 479, terzo comma, 604 e 606 del codice di procedura penale e dell'art. 64, primo comma, delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1972 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Caragliano Giuseppe, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972.
Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1973 il Giudice relatore Nicola Reale.
Nel corso del procedimento penale a carico di Caragliano Giuseppe, il pretore di Padova, premesso che le risultanze dibattimentali nella specie inducevano ad assolvere l'imputato per insufficienza di prove, sollevava, con ordinanza 11 luglio 1972, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, 479, 604, 606 del codice di procedura penale e 64, primo comma, del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, disp. att. cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, rendendo possibile che l'imputato, assolto per insufficienza di prove, subisca conseguenze a lui sfavorevoli, sancirebbero a carico di lui una grave ed irreparabile menomazione non suffragata da alcuna ragionevole causa di discriminazione, atteso che il procedimento penale si esaurisce, anche in questa ipotesi, con il riconoscimento della non fondatezza dell'azione penale.
L'art. 378 che prevede la formula di proscioglimento per insufficienza di prove nella fase istruttoria, dovrebbe, infine, essere travolto da incostituzionalità per analoghe ragioni.
Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
:
punto 1
Il pretore di Padova dubita, innanzitutto, che l'assoluzione per insufficienza di prove (in giudizio: art. 479, terzo comma, cod. proc. pen.), in quanto possa costituire limitazione della capacità dell'imputato assolto, attese le conseguenze sfavorevoli che a lui ne deriverebbero, contrasti: con la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e con il principio di eguaglianza (artt. 2 e 3 Cost.); con il riconoscimento del diritto al lavoro e della tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (artt. 4 e 35 Cost.); con il principio di legalità (art. 25 Cost.), sul presupposto che le suddette conseguenze sfavorevoli possano inquadrarsi tra i c.d. effetti penali della condanna; con il riconoscimento, infine, della libertà d'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).
La questione non è fondata sotto alcun profilo.
punto 2
Questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., precisando, tra l'altro, che "l'assoluzione per insufficienza di prove presuppone una serie incompleta di elementi di responsabilità, ovvero di elementi probatori di accusa che possano di per sé stessi giustificare una affermazione di colpevolezza e, insieme, quella di altri elementi favorevoli che, pur senza svalutare i primi, siano tali da legittimare l'incertezza. La quale rispecchia nel giudice di merito l'impossibilità a vincere gli ostacoli che la realtà processuale frappone alla scoperta e alla ricostruzione della verità..."; che "non va dimenticato che, nella realtà, l'insufficienza di prove può riguardare una vasta gamma di situazioni..."; che "l'assoluzione per insufficienza di prove... è il risultato concreto di un giudizio, che non sempre può superare la perplessità, manifestazione di raziocinio e momento ineliminabile del pensiero..."; che, infine, per l'imprescindibilità della motivazione (art. 111 Cost.) "la valutazione e la enunciazione della insufficienza di prove per la condanna dovrebbero pur sempre essere contenute nella sentenza, anche se la legge non prevedesse l'assoluzione con formula dubitativa..." (sent. n. 124 del 1972).
Quanto all'art. 3 Cost., è da osservare che non è identica la posizione dell'imputato, nei cui confronti vi è la prova che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso ovvero manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che egli lo ha commesso, e quella dell'imputato in ordine al quale non risultano sufficienti prove per la condanna. Il giudice dovrà pronunciare, nel primo caso, sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso e, nel secondo caso, sentenza di assoluzione per insufficienza di prove. E, per la necessità della motivazione (art. 111 Cost.), la valutazione e la enunciazione della pienezza delle prove dell'innocenza ovvero dell'insufficienza delle prove per la condanna dovrebbero pur sempre essere contenute nella sentenza, anche se la legge (art. 479, secondo e terzo comma, codice di procedura penale) non prevedesse le citate formule di assoluzione.
Manca, dunque, quella diversità di trattamento caratterizzante l'irrazionalità cui tende ovviare il precetto costituzionale di raffronto.
punto 3
Circa le altre censure, relative alla violazione degli artt. 2, 4, 25, 35 e 41 Cost., è da osservare che esse, se pur formalmente dirette nei confronti dell'art. 479, terzo comma, cod. proc. pen., riguardano, in realtà, le altre norme impugnate. Non è dubbio, peraltro, alla stregua delle suesposte considerazioni, che l'assoluzione con formula dubitativa di per sé - non può considerarsi lesiva dei suddetti principi costituzionali.
punto 4
Da un'attenta lettura dell'ordinanza in epigrafe s'evince che sono oggetto principale dell'impugnativa alcune disposizioni di legge, da cui discenderebbero conseguenze sfavorevoli all'imputato prosciolto per non provata reità: art. 604 cod. proc. pen. (nella parte che attiene all'iscrizione nel casellario giudiziale delle sentenze di proscioglimento per insufficienza di prove); art. 606 dello stesso codice (per quanto concerne la certificazione rilasciata ad "ogni autorità avente giurisdizione penale" e "a tutte le amministrazioni pubbliche ed alle aziende incaricate di pubblico servizio... per provvedere ad un atto delle loro funzioni"); art. 64, primo comma, disp. att. cod. proc. pen., r.d. 28 maggio 1931, n. 602 (che, in sede di coordinamento, limita l'eventuale "incapacità giuridica da sentenza di proscioglimento", derivante da leggi, decreti o convenzioni internazionali, alla sola "sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove").
Ma, quanto all'asserito contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 Cost. delle suddette disposizioni di legge, le questioni sollevate dal pretore di Padova devono dichiararsi inammissibili per assoluto difetto di rilevanza nel giudizio di merito in corso.
Ed invero, la declaratoria di illegittimità costituzionale delle citate disposizioni di legge non avrebbe alcuna influenza sulle decisioni che il giudice a quo dovrà adottare in ordine alla controversia sottoposta alla sua cognizione. La soluzione delle questioni prospettate non riveste, cioè, il carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito (qual'è, invece, richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87); giudizio, cui rimangono estranee eventuali controversie sulle iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale.
punto 5
Parimenti inammissibile è, infine, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 378, secondo comma, cod. proc. pen., il quale prevede il proscioglimento per insufficienza di prove a conclusione dell'istruttoria che costituisce fase diversa da quella dibattimentale, nel cui corso, con palese irrilevanza, è stata sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 604 e 606 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 64, primo comma, del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; questioni sollevate dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata con la medesima ordinanza, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 25, 35 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze