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Sez. 3, Sentenza n. 1051 del 13/04/1973 (Rv. 363494 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ESTREMI SUFFICIENTI.*
Stato
decisa il 1973-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363494-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - ESTREMI SUFFICIENTI.*

L'art 366 n 5 cod proc civ, nell'imporre l'Obbligo dell'indicazione della quietanza del deposito per il caso di soccombenza prescritto dall'art 364 dello stesso codice, non richiede la trascrizione integrale del documento, ma esige solo la enunciazione di dati essenziali che siano idonei a dimostrare l'anteriorita del versamento rispetto alla notificazione del ricorso. Tale esigenza e soddisfatta allorquando siano indicati la data e il numero della bolletta, non potendosi tali estremi trascrivere senza che quel documento sia stato rilasciato. Non ha invece, Rilevanza la omessa indicazione della somma versata poiche deve presumersi che la causale del versamento corrisponde alla finalita di soddisfare la condizione di ammissibilita del ricorso, nel quale gli estremi della quietanza sono indicati. (Conf 1875/72, mass n 358917).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 364

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)