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Sez. 2, Sentenza n. 8521 del 28/05/2003 (Rv. 563671 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Configurazione - Riesame della decisione di primo grado - Esclusione - Nuova valutazione degli elementi della controversia nei limiti del devoluto - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563671-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

L'appello, quale mezzo di gravame, è diretto ad una nuova valutazione, nei limiti del devoluto, degli elementi da porre a base della decisione e ad una nuova pronunzia sull'oggetto della controversia, indipendentemente dalle argomentazioni e dalla decisione del giudice di primo grado, delle quali non costituisce un riesame alla luce delle censure mosse dall'appellante, potendo detto riesame anche essere svolto, al fine dell'adozione della nuova pronuncia, senza rappresentarne il presupposto o condizionarne l'autonomia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)