Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/05/2011 (Rv. 618236 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Diretta ad opera del concessionario - Modalità - Raccomandata con avviso di ricevimento - Rinvio alle norme sul servizio postale del d.m. 9 aprile 2001 - Sottoscrizione del ricevente sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento - Sufficienza - Condizioni - Indicazione anche delle generalità del consegnatario - Necessità - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA
La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DM Poste e telecomunicazioni 09/04/2001 art. 32, DM Poste e telecomunicazioni 09/04/2001 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)