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Sez. 1, Sentenza n. 8978 del 05/07/2000 (Rv. 538244 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI | Obbligo restitutorio - Momento determinativo - Sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria - Compensabilità del debito con il credito verso il fallito - Esclusione - Rimedi accordati al terzo - Ammissione al passivo ex art. 71 Legge Fall..
Stato
decisa il 2000-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538244-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI

In tema di revocatoria fallimentare, l'obbligo di restituzione dell'importo revocato in favore della massa concorsuale sorge per effetto della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria, e non è compensabile con il credito verso il fallito, essendo, viceversa, accordata, al terzo che abbia subito la revoca (e sempreché abbia restituito quanto dovuto) la facoltà di invocare l'ammissione al passivo fallimentare per il suo eventuale credito (art. 71 Legge Fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 71, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)