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Sez. 1, Ordinanza n. 24587 del 02/10/2019 (Rv. 655619 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Privilegio generale ex art. 2752, comma 1, c.c. come novellato dall’art. 23, comma 37, d.l. n. 98 del 2011 - Applicazione anche ai crediti sorti in epoca anteriore alla modifica - Accertamento del passivo non ancora definitivo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655619-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE

Il privilegio generale sui mobili per i crediti erariali deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla novella dell'art. 2752, comma 1, c.c., introdotta dall'art. 23, comma 37, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 111 del 2011, purché sia ancora in corso il procedimento di accertamento del passivo e il creditore istante abbia formulato tempestivamente – dopo l'entrata in vigore della riforma (6 luglio 2011) – la relativa domanda di riconoscimento del rango privilegiato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile una domanda di insinuazione al privilegio, formulata per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo, dopo che nell'originaria domanda di partecipazione al concorso, depositata prima della modifica dell'art. 2752 c.c., era stato richiesto soltanto il rango chirografario, senza tuttavia invocare il privilegio ora spettante, dopo che la novella era già entrata in vigore, prima che il giudice delegato dichiarasse esecutivo lo stato passivo ex art. 96 l.fall.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2752 com. 1, Cod. Civ. art. 2771, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 37 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 38 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)