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Sez. 2, Sentenza n. 63 del 06/01/1981 (Rv. 410453 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - ASSUNZIONE DA PARTE DI UN SOGGETTO DELL'OBBLIGO DI TRASFERIRE CON ATTO DI ULTIMA VOLONTA I PROPRI BENI AD UN ALTRO, IN CORRISPETTIVO DELL'IMPEGNO ASSUNTO DA QUEST'ULTIMO DI FORNIRGLI ABITAZIONE ED ASSISTENZA - PATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1981-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410453-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - DISPOSIZIONI GENERALI - DELAZIONE DELL'EREDITA (CHIAMATA ALL'EREDITA) - PATTI SUCCESSORI E DONAZIONI MORTIS CAUSA (DIVIETO) - ASSUNZIONE DA PARTE DI UN SOGGETTO DELL'OBBLIGO DI TRASFERIRE CON ATTO DI ULTIMA VOLONTA I PROPRI BENI AD UN ALTRO, IN CORRISPETTIVO DELL'IMPEGNO ASSUNTO DA QUEST'ULTIMO DI FORNIRGLI ABITAZIONE ED ASSISTENZA - PATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITA.*

Sono patti successori, da un lato, le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della Forma contrattuale e, dall'altro, quelle che abbiano per oggetto la Costituzione, trasmissione o Estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento, come quando un soggetto si obblighi mediante una scrittura privata a trasferire con atto di ultima volonta i propri beni ad un altro, in corrispettivo dell'impegno assunto da quest'ultimo di fornirgli abitazione ed assistenza. (V 4712/78, mass n 394404; (V 527/74, mass n 368288; (V 2477/71, mass n 353481).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)