Sez. 2, Sentenza n. 1362 del 11/04/1975 (Rv. 374894 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - RISULTANZE DELL'ATTO PUBBLICO - VERSAMENTO DEL PREZZO - SIMULAZIONE - FALSITA DELL'ATTO PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - SCRITTA (CONTRODICHIARAZIONI) - RISULTANZE DELL'ATTO PUBBLICO - VERSAMENTO DEL PREZZO - SIMULAZIONE - FALSITA DELL'ATTO PUBBLICO - ESCLUSIONE.*
La sussistenza della simulazione provata dalla controscrittura non comporta alcuna falsita dell'atto pubblico nel quale il prezzo risulta versato in presenza del notaio, perche non si risolve in una smentita del fatto compiuto avanti il pubblico ufficiale e da costui correttamente certificato nel rogito; bensi nell'affermazione implicita che quel versamento faceva parte dell'apparenza destinata ad ingannare i terzi creditori ed impedire le azioni esecutive.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2699
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)