Sez. 1, Ordinanza n. 28576 del 28/10/2025 (Rv. 676865-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE | Liquidazione controllata - Relazione dell’OCC - Oggetto - Caratteristiche - Controllo del giudice - Portata - Fondamento - Fattispecie. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - In genere.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE
Nella liquidazione controllata, la relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso, che deve essere allegata al ricorso, integra un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza, affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., non è limitata al mero controllo formale del suo deposito, ma si estende alla valutazione della sua corretta predisposizione sotto il profilo della completezza e attendibilità di dati in essa indicati, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, che aveva revocato l'apertura della procedura, per l'omessa indicazione, nel ricorso e nella relazione OCC, della vendita, a prezzo simbolico, dell'intero compendio immobiliare del debitore a una società riconducibile al figlio e della protratta attività di gestione di un ristorante stellato, circostanze idonee a incidere sulla ricostruzione della sua situazione economico patrimoniale e sulle prospettive di reintegrazione dell'attivo
Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 269, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 270
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)