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Sez. U, Sentenza n. 4460 del 19/01/1994 Ud. (dep. 19/04/1994) Rv. 196888 - 01

Esecuzione in materia penale - In genere | Esecutorietà della decisione - Conseguenza necessaria del passaggio in giudicato - Esclusione - Ipotesi della formazione progressiva del giudicato - Differimento della eseguibilità delle parti della sentenza non annullate dalla cassazione - Legittimità.
Stato
decisa il 1994-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/196888-01

Esecuzione in materia penale - In genere

L'autorità di una cosa giudicata non va scambiata con l'esecutorietà di una decisione, perché l'esecutorietà non è sufficiente ad attribuire ad un provvedimento la suddetta autorità e, talvolta, neppure il carattere della irrevocabilità mentre vi possono essere decisioni aventi autorità di cosa giudicata senza essere in tutto o in parte eseguibili. In particolare, con riferimento all'ipotesi della formazione progressiva del giudicato, conseguente ad annullamento parziale dell'impugnata sentenza da parte della cassazione, il differimento della "eseguibilità" della sentenza anche nelle parti non annullate ad un tempo successivo - ossia a quello in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte - deve ritenersi del tutto legittimo giacché mentre la eseguibilità della sentenza di condanna va posta in relazione alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo e, quindi, alla materiale e giuridica possibilità della esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto, l'autorità di cosa giudicata attribuita ad una o più statuizioni contenute nella stessa sentenza di annullamento parziale è conseguente all'esaurimento del relativo giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)