Sez. 5 - , Ordinanza n. 8161 del 22/03/2019 (Rv. 653081 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi doganali - Esimente buona fede - Errore "attivo" delle autorità doganali - Presupposti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, ai fini dell'integrazione dell'esimente della buona fede di cui all'art. 220, § 2, lett. b), del cd. Codice doganale comunitario, l'"errore attivo" delle autorità doganali è configurabile soltanto qualora l'operatore, adempiendo al dovere di diligenza professionale, abbia designato chiaramente la merce fornendone i dati identificativi completi secondo il proprio regime doganale, e l'autorità doganale, nell'eseguire il controllo "a posteriori" sulle importazioni effettuate dal medesimo operatore, non abbia sollevato obiezioni in ordine alla classificazione tariffaria dichiarata, sebbene fosse nelle condizioni di rilevare l'oggettiva difformità delle caratteristiche merceologiche dei prodotti in base ad un mero raffronto cartolare. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'esimente dando rilievo esclusivo alla classificazione con dazio "zero" di identici prodotti precedentemente importati dal contribuente, senza considerare la natura dell'errore commesso dalle autorità doganali e la rilevabilità dello stesso da parte dell'operatore, in relazione alla sua esperienza professionale ed alla diligenza eventualmente dimostrata).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)