Sez. 5, Sentenza n. 132 del 26/01/1971 Ud. (dep. 08/03/1971) Rv. 117062 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - REVOCA - MERA INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE - INSUFFICIENZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - REVOCA - MERA INDICAZIONE DEL DOMICILIO REALE - INSUFFICIENZA.*
La semplice indicazione del domicilio reale, effettuata dall'imputato ai soli fini della migliore identificazione personale nella dichiarazione d'impugnazione, non importa la revoca ne esplicita ne implicita di quello eletto, essendo necessaria all'uopo una espressa ed inequivocabile manifestazione di volonta diretta a revocare la precedente elezione. (V 114170, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)