Sez. 6, Sentenza n. 269 del 05/11/2013 Cc. (dep. 07/01/2014) Rv. 258455 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Ambito di applicazione della facoltà di cui all'art. 121 cod. proc. pen. - Procedimento "de plano" in tema di inammissibilità dell'istanza di ricusazione avanzata dall'imputato e basata su motivi manifestamente infondati - Ammissibilità.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
La facoltà di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento, in mancanza di diversa previsione, deve ammettersi anche nell'ambito del procedimento "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di ricusazione per manifesta infondatezza avanzata dall'imputato nei confronti dei componenti il collegio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)