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Sez. 1, Sentenza n. 6433 del 15/12/1998 Cc. (dep. 03/02/1999) Rv. 212264 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988) | Disposizioni relative alle misure cautelari - Termine per la decisione sulla richiesta di riesame - Audizione dell'imputato da parte del magistrato di sorveglianza - Decorrenza del termine dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal detto magistrato - Deroga alla disciplina generale sul computo dei termini - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212264-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE (COD. PROC. PEN. 1988)

L'art.101, comma 2, disp.att., coord. e trans.c.p.p., nel prevedere che, in caso di audizione dell'imputato detenuto o internato da parte del magistrato di sorveglianza del luogo, ai sensi dell'art.127, comma 3, c.p.p., il termine di cui all'art.309, comma 10, stesso codice, entro il quale deve intervenire la decisione del tribunale, decorre "dal momento" in cui pervengono al detto tribunale gli atti assunti da quel magistrato, non introduce deroga alcuna alla regola generale stabilita, in materia di termini processuali, dall'art.172, comma 4, c.p.p., secondo cui il "dies a quo" (nella specie, quello in cui cade il "momento" della ricezione degli atti da parte del tribunale), non viene computato nel termine.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 101 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 101 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)