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Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

Testo in vigore al

Sezione 3. Disposizioni comuni

Art. 39 Esecutività provvisoria

L’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante un eventuale ricorso, anche se la legislazione nazionale non prevede l’esecutività di diritto.

Art. 40 Invocazione di una decisione riconosciuta

1. La parte che desideri invocare in un altro Stato membro una decisione riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, o riconosciuta a norma della sezione 2, produce una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità.

2. Se necessario, l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata la decisione riconosciuta può chiedere alla parte che intende avvalersene di produrre un estratto rilasciato dall’autorità giurisdizionale d’origine compilato utilizzando il modulo di cui, secondo i casi, all’allegato I o all’allegato II. L’autorità giurisdizionale d’origine rilascia tale estratto anche su istanza di qualsiasi parte interessata.

3. Se del caso, la parte che invoca la decisione riconosciuta fornisce la traslitterazione o la traduzione del contenuto del modulo di cui al paragrafo 2 nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata la decisione riconosciuta, conformemente alla legge dello Stato membro in questione, o in un’altra lingua che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare. Ciascuno Stato membro può indicare la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diversa o diverse dalla sua o dalle sue, in cui ammette la compilazione del modulo.

4. Qualsiasi traduzione ai sensi del presente articolo deve essere effettuata da una persona abilitata ad effettuare traduzioni in uno degli Stati membri.

Art. 41 Procedimento e condizioni d’esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il procedimento d’esecuzione delle decisioni emesse in un altro Stato membro è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione. Le decisioni emesse in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro dell’esecuzione sono eseguite alle stesse condizioni delle decisioni emesse nello Stato membro dell’esecuzione.

2. La parte che richiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale o un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione, fatta eccezione per le persone competenti in materia di procedura d’esecuzione.

Art. 42 Divieto di riesame del merito

In nessun caso una decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro in cui sono richiesti il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione.

Art. 43 Recupero non prioritario dei costi

Il recupero dei costi derivanti dall’applicazione del presente regolamento non è prioritario rispetto al recupero di crediti alimentari.

Capo V. Accesso alla giustizia

Art. 44 Diritto al patrocinio a spese dello Stato

1. Le parti di una controversia ai sensi del presente regolamento hanno un accesso effettivo alla giustizia in un altro Stato membro, ivi comprese le procedure di esecuzione e di ricorso, alle condizioni previste nel presente capo. Nei casi contemplati dal capo VII, l’accesso effettivo è assicurato dallo Stato membro richiesto ad ogni istante che abbia la residenza nello Stato membro richiedente.

2. Per assicurare tale accesso effettivo, gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato a norma del presente capo, salvo in caso di applicazione del paragrafo 3.

3. Nei casi contemplati dal capo VII, gli Stati membri non sono tenuti a concedere il patrocinio a spese dello Stato se e nella misura in cui le rispettive procedure consentono alle parti di agire senza aver bisogno di tale patrocinio e l’autorità centrale fornisce gratuitamente i servizi necessari.

4. Le condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato non sono più restrittive di quelle fissate per le cause interne equivalenti.

5. Non dev’essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, per garantire il pagamento dei costi e delle spese dei procedimenti in materia di obbligazioni alimentari.

Art. 45 Contenuto del patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato concesso ai sensi del presente capo indica l’assistenza necessaria per consentire alle parti di conoscere e far valere i loro diritti e per garantire che le loro domande, presentate per il tramite delle autorità centrali o direttamente alle autorità competenti, siano trattate in modo completo ed efficace. Esso copre quanto segue, ove necessario:

  1. a) la consulenza nella fase precontenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un’azione legale;

  2. b) l’assistenza legale per adire un’autorità, anche giurisdizionale, e la rappresentanza in sede di giudizio;

  3. c) l’esonero o l’assunzione a carico delle spese processuali e gli onorari delle persone incaricate di compiere atti durante il procedimento;

  4. d) nello Stato membro in cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa, nel caso in cui il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato risulti soccombente, le spese sostenute dalla parte avversa se detto patrocinio avrebbe coperto tali spese qualora il beneficiario avesse avuto la sua residenza abituale nello Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita;

  5. e) le spese di interpretazione;

  6. f) le spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente e presentati dal beneficiario del patrocinio a spese dello Stato;

  7. g) le spese di viaggio a carico del beneficiario del patrocinio a spese dello Stato, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è richiesta dalla legge o dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro interessato e l’autorità giurisdizionale decide che non esiste un’altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato.

Art. 46 Patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli presentate tramite le autorità centrali

1. Lo Stato membro richiesto concede il gratuito patrocinio per tutte le domande relative ad obbligazioni alimentari derivanti da un rapporto di filiazione nei confronti di una persona di età inferiore a 21 anni presentate da un creditore a norma dell’articolo 56.

2. Nonostante il paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro richiesto può, per quanto concerne le domande diverse da quelle di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), rifiutare di concedere il gratuito patrocinio se ritiene che la domanda o il ricorso siano manifestamente infondati.

Art. 47 Casi che non rientrano nell’articolo 46

1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 46 e fatti salvi gli articoli 44 e 45, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso conformemente alla legislazione nazionale, in particolare per quanto riguarda le condizioni della valutazione delle risorse del ricorrente o della fondatezza della richiesta.

2. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d’origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dai costi e dalle spese beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio più favorevole o dell’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

3. Nonostante il paragrafo 1, la parte che nello Stato membro d’origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi ad un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X beneficia, nel procedimento di riconoscimento, di esecutività o di esecuzione, del patrocinio in conformità del paragrafo 2. A tal fine, la parte presenta un documento stilato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine attestante che essa soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dai costi e dalle spese. Le autorità competenti ai fini del presente paragrafo figurano nell’allegato XI. Tale allegato è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2.

Capo VI. Transazioni giudiziarie e atti pubblici

Art. 48 Applicazione del presente regolamento alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici

1. Le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici esecutivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle decisioni ai sensi del capo IV.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, se del caso, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici.

3. L’autorità competente dello Stato membro d’origine rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un estratto della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico utilizzando, a seconda dei casi, il modulo di cui agli allegati I e II ovvero agli allegati III e IV.

Capo VII. Cooperazione tra autorità centrali

Art. 49 Designazione delle autorità centrali

1. Gli Stati membri designano un’autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che ad essa derivano dal presente regolamento.

2. Gli Stati membri federali, gli Stati membri nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati membri che abbiano unità territoriali autonome possono designare più di un’autorità centrale e specificano l’ambito territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato membro che si avvalga di tale facoltà designa l’autorità centrale alla quale può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell’inoltro all’autorità centrale competente all’interno di detto Stato. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente, questa deve inoltrarla all’autorità centrale competente e informare il mittente al riguardo.

3. La designazione della o delle autorità centrali, i recapiti delle medesime, nonché, se del caso, l’ambito delle loro funzioni, quali precisate al paragrafo 2, sono comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 71.

Art. 50 Funzioni generali delle autorità centrali

1. Le autorità centrali:

  1. a) cooperano tra di loro, anche con scambi d’informazioni, e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento,

  2. b) cercano, per quanto possibile, soluzioni alle difficoltà che possono porsi nell’applicazione del presente regolamento.

2. Le autorità centrali adottano misure per agevolare l’applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione. A tal fine si ricorre alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE.

Art. 51 Funzioni specifiche delle autorità centrali

1. Le autorità centrali forniscono assistenza con riferimento alle domande di cui all’articolo 56. In particolare:

  1. a) trasmettono e ricevono tali domande;

  2. b) avviano o agevolano l’avvio di un’azione in relazione a tali domande.

2. Con riferimento a dette domande, le autorità centrali adottano tutte le misure appropriate per:

  1. a) concedere o agevolare la concessione del patrocinio a spese dello Stato, ove le circostanze lo esigano;

  2. b) contribuire a localizzare il debitore o il creditore, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;

  3. c) aiutare ad ottenere informazioni pertinenti riguardanti il reddito e, se necessario, altre circostanze finanziarie del debitore o del creditore, compresa la localizzazione dei beni, in particolare in applicazione degli articoli 61, 62 e 63;

  4. d) incoraggiare le composizioni amichevoli al fine di ottenere il pagamento volontario degli alimenti, se opportuno attraverso il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a metodi analoghi;

  5. e) agevolare l’esecuzione continua delle decisioni in materia di alimenti, anche per quanto riguarda gli arretrati;

  6. f) agevolare la riscossione e il rapido trasferimento dei pagamenti di alimenti;

  7. g) agevolare l’ottenimento di prove documentali o di altro tipo, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1206/2001;

  8. h) fornire assistenza nell’accertamento della filiazione ove necessario per il recupero degli alimenti;

  9. i) avviare o agevolare l’avvio di un’azione per ottenere qualsiasi necessario provvedimento provvisorio di carattere territoriale volto ad assicurare il buon esito di una domanda di alimenti pendente;

  10. j) agevolare la notificazione o comunicazione degli atti, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1393/2007.

3. Le funzioni attribuite all’autorità centrale in virtù del presente articolo possono essere esercitate, nella misura consentita dalla legge dello Stato membro interessato, da enti pubblici o altri organismi soggetti al controllo delle autorità competenti di tale Stato membro. La designazione di detti enti pubblici o altri organismi nonché gli estremi dei medesimi e la portata delle loro funzioni sono comunicati dallo Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 71.

4. Il presente articolo e l’articolo 53 non impongono in nessun caso all’autorità centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.

Art. 52 Procura

L’autorità centrale dello Stato membro richiesto può esigere una procura dall’istante solo se agisce per suo conto in procedimenti giudiziari o procedimenti dinanzi ad altre autorità, oppure allo scopo esclusivo di designare un rappresentante a tal fine.

Art. 53 Richiesta di misure specifiche

1. Un’autorità centrale può rivolgere ad un’altra autorità centrale la richiesta motivata di adottare le appropriate misure specifiche di cui all’articolo 51, paragrafo 2, lettere b), c), g), h), i) e j), ove non sia pendente alcuna domanda ai sensi dell’articolo 56. L’autorità centrale richiesta adotta le misure appropriate ove le consideri necessarie per assistere un potenziale istante nel presentare una domanda ai sensi dell’articolo 56 o nel determinare se una tale domanda debba essere introdotta.

2. Quando viene presentata una richiesta di misure previste dall’articolo 51, paragrafo 2, lettere b) e c), l’autorità centrale richiesta ricerca le informazioni richieste, se necessario in applicazione dell’articolo 61. Tuttavia, le informazioni di cui all’articolo 61, paragrafo 2, lettere b), c) e d), possono essere ricercate solo se il creditore presenta la copia di una decisione, una transazione giudiziaria o un atto pubblico da eseguire, se del caso corredata dell’estratto di cui agli articoli 20, 28 o 48. L’autorità centrale richiesta comunica le informazioni ottenute all’autorità centrale richiedente. Ove le informazioni siano state ottenute in applicazione dell’articolo 61, tale comunicazione riguarda soltanto l’indirizzo del potenziale convenuto nello Stato membro richiesto. Quando sono richiesti il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o l’esecuzione, la comunicazione riguarda altresì la mera esistenza di un reddito o di beni del debitore in tale Stato. Se l’autorità centrale richiesta non è in grado di fornire le informazioni richieste, ne informa senza indugio l’autorità centrale richiedente precisando le ragioni di tale impossibilità.

3. Un’autorità centrale può altresì adottare misure specifiche, su richiesta di un’altra autorità centrale, in relazione ad una causa con un elemento di estraneità concernente il recupero di crediti alimentari pendente nello Stato membro richiedente.

4. Per le richieste di cui al presente articolo le autorità centrali usano il modulo di cui all’allegato V.

Art. 54 Spese a carico dell’autorità centrale

1. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano dall’applicazione del presente regolamento.

2. Le autorità centrali non possono addebitare alcuna spesa all’istante per i servizi da esse forniti in virtù del presente regolamento, salvo se si tratta di spese eccezionali derivanti dalla richiesta di una misura specifica ai sensi dell’articolo 53. Ai fini del presente paragrafo, le spese connesse alla localizzazione del debitore non vanno considerate spese eccezionali.

3. L’autorità centrale richiesta non può recuperare le spese per i servizi di cui al paragrafo 2 senza il previo consenso di colui che ha chiesto la fornitura di detti servizi a tale spesa.

Art. 55 Presentazione delle domande tramite le autorità centrali

Le domande di cui al presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro richiesto tramite l’autorità centrale dello Stato membro di residenza dell’istante.

Art. 56 Domande proponibili

1. Il creditore che intende recuperare alimenti in virtù del presente regolamento può presentare le seguenti domande:

  1. a) riconoscimento o riconoscimento e dichiarazione di esecutività di una decisione;

  2. b) esecuzione di una decisione emessa o riconosciuta nello Stato membro richiesto;

  3. c) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non ve ne sia già una, compreso, se necessario, l’accertamento della filiazione;

  4. d) emanazione di una decisione nello Stato membro richiesto ove non siano possibili il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto;

  5. e) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;

  6. f) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.

2. Il debitore nei cui confronti sia stata emessa una decisione in materia di obbligazioni alimentari può presentare le seguenti domande:

  1. a) riconoscimento di una decisione che comporta la sospensione o che limita l’esecuzione di una decisione precedente nello Stato membro richiesto;

  2. b) modifica di una decisione emessa nello Stato membro richiesto;

  3. c) modifica di una decisione emessa in uno Stato diverso dallo Stato membro richiesto.

3. Per le domande ai sensi del presente articolo, l’assistenza e la rappresentanza di cui all’articolo 45, lettera b), sono fornite dall’autorità centrale dello Stato membro richiesto direttamente o per il tramite di autorità pubbliche o di altri organismi o persone.

4. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le domande di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trattate conformemente alla legge dello Stato membro richiesto e sono soggette alle norme di competenza in esso applicabili.

Art. 57 Contenuto della domanda

1. Tutte le domande previste all’articolo 56 sono presentate per mezzo del modulo di cui all’allegato VI o all’allegato VII.

2. Tutte le domande di cui all’articolo 56 comprendono almeno:

  1. a) un’indicazione relativa al carattere della o delle domande;

  2. b) il nome e i recapiti dell’istante, compreso l’indirizzo, e la data di nascita;

  3. c) il nome e, se conosciuti, l’indirizzo e la data di nascita del convenuto;

  4. d) il nome e la data di nascita delle persone per le quali si chiedono gli alimenti;

  5. e) i motivi su cui si fonda la domanda;

  6. f) se la domanda è presentata dal creditore, le informazioni riguardanti il luogo in cui i pagamenti degli alimenti devono essere effettuati o trasmessi elettronicamente;

  7. g) il nome e gli estremi della persona o del servizio dell’autorità centrale dello Stato membro richiedente responsabile del trattamento della domanda.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera b), l’indirizzo personale dell’istante può essere sostituito da un altro indirizzo in caso di violenze familiari, se la legislazione nazionale dello Stato membro richiesto non esige, ai fini del procedimento da avviare, che l’istante fornisca il suo indirizzo personale.

4. Ove opportuno, la domanda comprende altresì le seguenti informazioni, se conosciute:

  1. a) la situazione finanziaria del creditore;

  2. b) la situazione finanziaria del debitore, compresi il nome e l’indirizzo del suo datore di lavoro e la natura e l’ubicazione dei suoi beni;

  3. c) qualsiasi altra informazione che possa aiutare a localizzare il convenuto.

5. La domanda è corredata di tutte le informazioni o tutti i documenti giustificativi necessari, compresa, se del caso, la documentazione riguardante il diritto dell’istante al patrocinio a spese dello Stato. Le domande di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 56, paragrafo 2, lettera a), sono corredate, secondo il caso, solo dei documenti di cui agli articoli 20, 28 o 48 o all’articolo 25 della convenzione dell’Aia del 2007.

Art. 58 Trasmissione, ricezione e trattamento delle domande e delle cause tramite le autorità centrali

1. L’autorità centrale dello Stato membro richiedente assiste l’istante affinché la domanda sia corredata di tutte le informazioni e tutti i documenti che a sua conoscenza sono necessari per l’esame della domanda.

2. Dopo aver accertato che la domanda è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente la trasmette all’autorità centrale dello Stato membro richiesto.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, l’autorità centrale richiesta ne accusa ricevuta per mezzo del modulo di cui all’allegato VIII, informa l’autorità centrale dello Stato membro richiedente delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari. Entro lo stesso termine di trenta giorni, l’autorità centrale richiesta comunica all’autorità centrale richiedente il nome e gli estremi della persona o del servizio responsabile di rispondere alle richieste d’informazioni riguardanti lo stato di avanzamento della domanda.

4. Entro sessanta giorni dalla data dell’accusa di ricezione, l’autorità centrale richiesta informa l’autorità centrale richiedente dello stato della domanda.

5. Le autorità centrali richiedente e richiesta si tengono reciprocamente informate per quanto riguarda:

  1. a) l’identità della persona o del servizio responsabile di una determinata causa;

  2. b) lo stato di avanzamento della causa,

e rispondono tempestivamente alle richieste d’informazioni.

6. Le autorità centrali trattano una causa tanto rapidamente quanto consentito da un esame adeguato del suo contenuto.

7. Le autorità centrali utilizzano i più rapidi ed efficienti mezzi di comunicazione a loro disposizione.

8. L’autorità centrale richiesta può rifiutare di trattare una domanda solo in caso di manifesta inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento. In tal caso, detta autorità centrale informa immediatamente l’autorità centrale richiedente dei motivi di rifiuto per mezzo del modulo di cui all’allegato IX.

9. L’autorità centrale richiesta non può respingere una domanda in ragione della sola necessità di documenti o informazioni supplementari. L’autorità centrale richiesta può nondimeno chiedere all’autorità centrale richiedente di fornire tali documenti o informazioni supplementari. Se l’autorità centrale richiedente non vi provvede entro novanta giorni o entro un termine più lungo indicato dall’autorità centrale richiesta, quest’ultima può decidere di cessare il trattamento della domanda. In tal caso, ne informa subito l’autorità centrale richiedente per mezzo del modulo di cui all’allegato IX.

Art. 59 Lingue

1. Il modulo di richiesta o di domanda è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest’ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui ha sede l’autorità centrale interessata, ovvero in qualsiasi altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di poter accettare, salvo dispensa dalla traduzione concessa dall’autorità centrale di tale Stato membro.

2. I documenti a corredo del modulo di richiesta o di domanda sono tradotti nella lingua stabilita conformemente al paragrafo 1 solo se una traduzione è necessaria per fornire l’assistenza richiesta, fatti salvi gli articoli 20, 28, 40 e 66.

3. Qualsiasi altra comunicazione tra le autorità centrali avviene nella lingua stabilita conformemente al paragrafo 1, a meno che le autorità centrali stesse convengano altrimenti.