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Sez. 1, Sentenza n. 1930 del 30/04/1993 Cc. (dep. 08/06/1993) Rv. 194249 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Omesso avviso all'indagato della data dell'udienza - Nullità non assoluta - Conseguente indeducibilità in cassazione quando non sia stata eccepita innanzi al tribunale.
Stato
decisa il 1993-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/194249-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

Nel caso di riesame di un provvedimento che dispone una misura cautelare personale, l'omesso avviso all'indagato della data fissata per l'udienza in camera di consiglio è causa di una nullità che, in quanto non definita assoluta dall'art. 127 comma quinto cod. proc. pen. e non attinente ad una ipotesi in cui è obbligatoria la presenza del difensore, soggiace alla disciplina di cui agli artt. 180, 181 e 182 cod. proc. pen.. Ne consegue che la omessa eccezione da parte del difensore della detta nullità di fronte al tribunale del riesame produce la non deducibilità dell'eccezione stessa innanzi alla Cassazione. (Conf. Sez. I, c.c. 30 aprile 1993, Ponzio, non massimata sul punto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)