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Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382

Testo in vigore al

Art. 26 Attribuzioni alla provincia

1. La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.

Capo IV. Assistenza sanitaria ed ospedaliera

Art. 27 Assistenza sanitaria ed ospedaliera

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

  1. a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;

  2. b) alla riabilitazione degli stati di invalidita' e di inabilita' fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;

  3. c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrita', dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

  4. d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettivita';

  5. e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30, lettera g);

  6. f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonche' sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonche' alla autorizzazione alla vendita;

  7. g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attivita' sportive;

  8. h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed alla attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;

  9. i) alla formazione degli operatori sanitari, esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;

  10. l) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonche' sugli alimenti di origine animale.

2. Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

  1. a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dai servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato;

  2. b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attivita' sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;

  3. c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla ... legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attivita' sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale;

  4. d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

3. Sono altresi' comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonche' le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.

4. Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 28 Istituti a carattere scientifico

1. Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura e' effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate.

2. Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attivita' di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato.

3. Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione.

4. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico e' esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede; l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non e' consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalita' scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 29 Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri

1. Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalita' dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione. Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9.

2. Nulla e' innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.

Art. 30 Competenze dello Stato

1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

  1. a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

  2. b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

  3. c) la produzione, con le connesse attivita' di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicita' e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialita' medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medicochirurgici e di prodotti assimilati;

  4. d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, la importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni gia' conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

  5. e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

  6. f) l'elencazione e la determinazione delle modalita' di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonche' degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

  7. g) la determinazione di standard di qualita' e di salubrita' degli alimenti e delle bevande alimentari;

  8. h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;

  9. i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;

  10. l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

  11. m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

  12. n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;

  13. o) l'Istituto superiore di sanita', secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;

  14. p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicita' dei prodotti clinici;

  15. q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicita' di prodotti chimici;

  16. r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;

  17. s) la determinazione dei livelli minimi di scolarita' necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonche' dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;

  18. t) gli ordini e i collegi professionali;

  19. u) il riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicita' relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.

Art. 31 Funzioni delegate

1. E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

  1. a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche gia' di competenza degli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonche' le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
    Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potra' prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed aeroporti e posti di confine;

  2. b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

  3. c) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattivita' ambientale;

  4. d) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi.

2. Il Ministero della sanita' puo' provvedere alla costituzione e alla conservazione di scorte di vaccino e di medicinali di uso non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze eccezionali di profilassi e cura delle malattie infettive e diffusive per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie.

Art. 32 Attribuzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni, singoli ed associati, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, tutte le funzioni amministrative relative alla materia di cui al precedente art. 27 che non siano espressamente riservate allo Stato, alle regioni e alle province.

2. Spetta alla regione stabilire i criteri di programmazione e di organizzazione dei servizi degli enti locali territoriali, i tipi e le modalita' delle prestazioni.

3. Le leggi regionali disciplinano altresi' l'attribuzione in proprieta' o in uso agli enti locali dei beni attribuiti alle regioni per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, nonche' l'utilizzo del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione dei servizi disposta in attuazione del presente articolo.

4. Si applica il disposto dell'art. 26 relativo alla determinazione degli ambiti territoriali.

Art. 33 Attribuzioni della provincia

1. La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi sanitari ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al quarto comma del precedente articolo.

Art. 34 Attribuzioni aggiuntive

1. Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle gia' esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza, sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1 gennaio 1979.

Capo V. Istruzione artigiana e professionale

Art. 36 Specificazione

1. Sono in particolare comprese fra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attivita' relative all'organizzazione dei corsi degli informatori socio-economici, previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nell'attivita' di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la competenza dello Stato in ordine alla disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti; ai cantieri di lavoro ed ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modificazioni, eccettuate le funzioni svolte dal centro ricerche di Monteporzio Catone.

2. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale relativa all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte delle regioni per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro.

Art. 37 Istituti di istruzione professionale

1. Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.

Art. 38 Collaborazione tra regione, enti locali e Stato

1. Per lo svolgimento delle attivita' rientranti nelle loro attribuzioni, e' consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. A tal fine verranno stipulate apposite convenzioni tra le regioni e gli enti locali territoriali con i competenti organi dello Stato.

3. In esse verranno stabilite le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili e le spese a carico della regione per il personale, le pulizie, il consumo del materiale e l'impiego dei servizi strumentali.

Art. 39 Consorzi per l'istruzione tecnica

1. I consorzi per l'istruzione tecnica sono soppressi.

2. Le relative funzioni, i beni e il personale sono trasferiti alle regioni, ad eccezione delle funzioni di orientamento scolastico che sono attribuite ai distretti scolastici.

Art. 41 Formazione professionale

2. Non possono essere stanziate somme a favore di soggetti pubblici e privati per finalita' inerenti all'attivita' di istruzione professionale da parte dello Stato, salvo che per attivita' di studio, ricerca e sperimentazione.

3. Gli enti pubblici, per svolgere attivita' volontaria inerente all'istruzione professionale devono ottenere lo assenso della regione competente, salvo che si tratti di attivita' di perfezionamento del proprio personale.

Capo VI. Assistenza scolastica

Art. 42 Assistenza scolastica

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza scolastica" concernono tutte le strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, lo assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari.

Art. 43 Competenze dello Stato

1. Restano ferme le competenze degli organi scolastici in merito alla scelta dei libri di testo e le competenze degli organi statali concernenti le caratteristiche tecniche e pedagogiche dei medesimi.

Art. 44 Opere universitarie

1. Sono trasferite alle regioni, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

2. Sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni, i beni ed il personale delle opere universitarie di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

3. Il trasferimento e' disciplinato dalla legge di riforma dell'ordinamento universitario e, in mancanza, decorre dal 1 novembre 1979. In tale ipotesi al trasferimento dei beni e del personale delle opere universitarie provvede con decreto il Ministro per la pubblica istruzione, sentite le regioni interessate.

Art. 45 Attribuzioni ai comuni

1. Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale.

2. I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalita' e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.

3. I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.

4. Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.

5. La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

Art. 46 Istituzione delle scuole statali

1. L'istituzione delle scuole statali materne, elementari e secondarie viene effettuata dagli organi statali competenti secondo le norme vigenti, sentite le regioni interessate sull'ordine di priorita' ai fini della loro attivita' di programmazione regionale. Restano ferme le competenze dei consigli scolastici provinciali.