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Sez. L, Sentenza n. 25588 del 17/12/2010 (Rv. 615331 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Requisiti - Rinvio "per relationem" a conteggi di parte, trascritti in molteplici pagine e materialmente spillati all'atto di appello - Idoneità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615331-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. e, nel rito del lavoro, dall'art. 434 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione deve risolversi in una critica adeguata e specifica della decisione impugnata che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza e chiarezza il contenuto delle censure in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice. Ne consegue che detto onere di specificazione non può ritenersi assolto dal mero dissenso avverso i conteggi elaborati dal consulente tecnico d'ufficio attraverso l'allegazione di copiosi conteggi di parte, trascritti in molteplici pagine e materialmente spillati all'atto di appello, elaborati dalle associazioni sindacali su documentazione reperita successivamente alla pubblicazione della sentenza di primo grado, traducendosi la contestazione in una censura "per relationem" che, oltre ad introdurre inammissibili documenti nuovi nel giudizio di appello, è inidonea a consentire al giudice del gravame di percepire in alcun modo il contenuto delle contestazioni, non valendo al riguardo il rilievo, di mero buon senso ma processualmente irrilevante, di poter desumere dalla discordanza tra i dati numerici ivi riportati e quelli elaborati dagli ausiliari del primo giudice le intrinseche ragioni del dissenso alle statuizioni adottate, restando esclusa la possibilità di demandare al giudice dell'appello un'operazione di comparazione dalla quale evincere le pertinenti censure alla consulenza tecnica d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)