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Sez. 1 - , Ordinanza n. 3793 del 08/02/2019 (Rv. 652552 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE | Accertamenti direttamente connessi alla decisione - Inclusione - Enunciazioni incidentali - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652552-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - IN GENERE

Il giudicato si forma, oltre che sull'affermazione o negazione del bene della vita controverso, sugli accertamenti logicamente preliminari e indispensabili ai fini del deciso, quelli cioè che si presentano come la premessa indefettibile della pronunzia, mentre non comprende le enunciazioni puramente incidentali e in genere le considerazioni estranee alla controversia e prive di relazione causale col deciso. L'autorità del giudicato è circoscritta oggettivamente in conformità alla funzione della pronunzia giudiziale, diretta a dirimere la lite nei limiti delle domande proposte, sicché ogni affermazione eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un "obiter dictum", come tale non vincolante. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che non potesse avere autorità di cosa giudicata l'affermazione relativa all'acquisto della proprietà di un immobile per occupazione espropriativa contenuta in una sentenza relativa ad una domanda di manutenzione nel possesso, fatta valere in un giudizio petitorio nel quale era stato richiesto l'accertamento della proprietà esclusiva del medesimo bene, stante la diversità di "petitum" e di "causa petendi" dei due giudizi).

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 49, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 53, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)