Sez. 5, Sentenza n. 4046 del 06/12/1993 Cc. (dep. 24/01/1994) Rv. 197055 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto | Sentenza di patteggiamento - Equiparazione a sentenza di condanna - Effetti: irrevocabilità ed efficacia di giudicato - Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen. sullo stesso fatto - Esecuzione della prima - Obbligo per il giudice - Fattispecie.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Pluralità di sentenze per il medesimo fatto
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in qualunque fase pronunciata, è equiparata ad una sentenza di condanna, nella quale è insita l'irrevocabilità a norma dell'art. 648 cod. proc. pen. e la cui specifica efficacia di giudicato è regolata dagli art. 651 segg. cod. proc. pen.. Conseguentemente, agli effetti dell'esecuzione, nell'ipotesi di pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, disciplinata dall'art. 669 cod. proc. pen., il giudice deve ordinare l'esecuzione di tale sentenza, quando riguarda lo stesso fatto per il quale è intervenuta sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen., secondo il dettato del nono comma dell'art. 669 cit.. (Fattispecie nella quale al S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'esecuzione aveva affermato che la sentenza in tema di patteggiamento va equiparata a quella pronunciata in giudizio (o al decreto penale di condanna), con l'operatività del principio sancito dall'art. 669, nono comma cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 651 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)