Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 110 del 1985
Massime (1)
Massima n. 10831
- Tributi in genere
- Imposte
- Imposta complementare
- Cumulo dei redditi di coniugi
- Esclusione di liquidazione separata per redditi già definiti con la procedura del C.D. condono
- Assunta violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 della costituzione
- Questione già dichiarata non fondata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
(Manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., dell'art. 4, terzo comma, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui esclude la possibilità di effettuare una separata liquidazione della imposta complementare per i redditi dei coniugi, già definiti con la procedura del c.d. condono previsto dal d.l. 5 novembre 1973, n. 660 conv. con modifiche in l. 19 dicembre 1973, n. 823, essendo stata già dichiarata infondata analoga questione. - S. n. 80/1980.
Norme impugnate
- art. 4, comma 3, legge 12 novembre 1976, n. 751
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trani sul ricorso proposto da Porro Riccardina, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Cabrini Gianfranco, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che le Commissioni tributarie di primo grado di Trani e Milano con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui, pur dopo la sentenza della Corte n. 179 del 1976, esclude la possibilità di procedere ad una separata liquidazione dell'imposta complementare per i redditi coniugali già definiti con la procedura del c.d. condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).
punto 2
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata infondata con sentenza n. 80 del 1980;
che, nonostante il richiamo a parametri costituzionali ulteriori rispetto a quelli considerati in sentenza, le censure mosse alla norma impugnata non si discostano da quelle già prese in esame.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze